giovedì, 11 dicembre 2025 | 12:01

Codice degli incentivi 2026

Pubblicato, nella GU n. 286 del 10 dicembre 2025, il Codice degli incentivi recante i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese (DLgs 27 novembre 2025 n. 184)

Codice degli incentivi 2026

Pubblicato, nella GU n. 286 del 10 dicembre 2025, il Codice degli incentivi recante i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese (DLgs 27 novembre 2025 n. 184)

Attivazione degli incentivi e premialità 


Salvi i casi di incentivi contributivi e di incentivi fiscali a erogazione automatica, e fermi restando i decreti attuativi adottati dalle amministrazioni competenti sulla base di quanto previsto dalla legge istitutiva dell'incentivo, gli incentivi sono attivati con bandi delle amministrazioni responsabili. 

Nell'ambito delle valutazioni istruttorie compiute in fase di accesso alle agevolazioni, costituiscono elementi premianti:

- l'avvenuta attribuzione al proponente del rating di legalità . L'applicazione della premialità è subordinata alla presenza del proponente, alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, nell'apposito elenco delle imprese con rating di legalità previsto dalla normativa di riferimento;

- il possesso della certificazione della parità di genere. L'applicazione della premialità è subordinata al possesso della certificazione alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni;

- l'avvenuta assunzione, nei termini stabiliti dal bando, di persone con disabilità, aggiuntive rispetto agli obblighi assunzionali di cui alla L 12 marzo 1999, n. 68;

- la valorizzazione della quantità e qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile, tenendo conto, nell'ambito delle valutazioni istruttorie, di specifici elementi predefiniti dal bando, quali le misure di welfare aziendali e le azioni adottate dal proponente per ridurre i divari rispetto a opportunità di crescita e per la parità salariale; l'impiego di giovani e donne rispetto alla complessiva pianta organica e la situazione delle assunzioni dei predetti soggetti in un arco temporale predefinito al di sopra della soglia minima prevista da specifiche disposizioni di legge o del bando, come requisito di partecipazione; il possesso di idonee certificazioni utili alla dimostrazione della valorizzazione del lavoro dei giovani ovvero il possesso di idonee certificazioni atte a dimostrare la valorizzazione del lavoro femminile;

- la valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura, tenendo conto, nell'ambito delle valutazioni istruttorie, di specifici elementi predefiniti dal bando, quali le misure di welfare aziendale e le azioni adottate dal proponente a favore della genitorialità; il possesso di idonee certificazioni utili alla dimostrazione di tali misure.

L'applicazione di uno o più degli elementi premianti può essere esclusa se non congrua con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento.

Ferma restando la disciplina delle cause di esclusione definita dal bando in relazione alle finalità e caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento, è sempre precluso l'accesso alle agevolazioni in caso di:

- sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;

- applicazione della sanzione interdittiva o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

- condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda. Decorso il termine di 20 giorni dalla richiesta all'ufficio locale del casellario giudiziale del Tribunale, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, le amministrazioni concedenti procedono anche in assenza del casellario; in tal caso le agevolazioni sono concesse sotto condizione risolutiva. La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;

- violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del DURC;

- effettuazione di una operazione di delocalizzazione o cessazione di attività;

- inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni. L'esclusione non opera nel caso di incentivi fiscali e di incentivi contributivi.


Partecipazione del lavoratore autonomo

Qualora il bando, in quanto compatibile con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo, preveda la partecipazione anche dei lavoratori autonomi, essi accedono alle condizioni previste per le PMI, ad esclusione dei requisiti il cui possesso non è richiesto per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, che non si configurano come strettamente funzionali alle specificità dell'incentivo e che possono ostacolare o limitare di fatto l'effettiva partecipazione dei lavoratori autonomi medesimi.

Nei casi predetti, i bandi definiscono apposite disposizioni per la disciplina dei requisiti di accesso dei lavoratori autonomi, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del codice in quanto compatibili.

Procedure e modalità di accesso

Le agevolazioni sono attribuite attraverso procedure di accesso definite dal bando tenendo conto degli obiettivi di sviluppo perseguiti, delle risorse disponibili e della numerosità delle imprese potenzialmente interessate.

Procedure e modalità di erogazione

Le modalità di erogazione sono definite dal bando in funzione della forma dell'agevolazione e delle caratteristiche dell'operazione agevolata. 

Salvaguardia dei livelli occupazionali nel sistema degli incentivi

In caso di incentivi che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, i bandi definiscono le conseguenze applicabili, in caso di riduzione dei livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio medesimo successivamente al completamento dell'iniziativa agevolata, ovvero in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti in sede di domanda, anche in termini di riduzione del beneficio in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale, fino alla decadenza dal beneficio medesimo, fatti salvi i casi di riduzione dovuta a giustificato motivo oggettivo.

Regime speciale per gli incentivi fiscali e per gli incentivi contributivi

Agli incentivi fiscali che prevedono, ai fini dell'ammissione alle agevolazioni, lo svolgimento di un'attività istruttoria valutativa, di carattere tecnico, economico e finanziario, rispetto ai requisiti del proponente o dell'iniziativa per la quale sono richieste le agevolazioni, si applica la disciplina del codice, ferme restando le modalità di fruizione, di controllo e di recupero delle agevolazioni, nonchè le ulteriori conseguenze in caso di illegittima fruizione, come definite dalla disciplina di settore.

Per gli incentivi fiscali fruiti nella forma del credito d'imposta che non prevedono lo svolgimento dell'attività istruttoria, la fruizione, salve diverse disposizioni della legge speciale, è comunque subordinata alla preventiva comunicazione da parte del richiedente al soggetto competente dell'ammontare complessivo delle agevolazioni delle quali il medesimo richiedente intende fruire e la presunta ripartizione negli anni della fruizione stessa, fornendo le ulteriori comunicazioni richieste dalla disciplina dell'incentivo successivamente all'avvenuto sostenimento delle eventuali spese previste. Il soggetto competente comunica al Ministero dell'economia e delle finanze mensilmente, ovvero secondo la diversa cadenza periodica stabilita dalla disciplina dell'incentivo, i dati necessari ai fini del monitoraggio. I crediti di imposta sono attivati, sulla base delle previsioni della legge che li istituisce e delle eventuali ulteriori disposizioni di legge di riferimento, con provvedimenti del soggetto competente individuato dalle stesse disposizioni legislative.

Gli incentivi fiscali, nel caso costituiscano aiuti di Stato ovvero siano fruiti in regime de minimis, sono attivati solo dopo che l'Autorità responsabile abbia provveduto a registrare il relativo regime di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e nei registri SIAN e SIPA.

Nel caso di incentivi contributivi, i lavoratori autonomi accedono alle condizioni previste per le PMI in quanto compatibili.

di Francesca Esposito

Fonte normativa