Fondo bilaterale servizi ambientali: finanziamento dei programmi formativi
L'INPS fornisce le istruzioni per l'accesso alla prestazione erogata dal Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale del personale (INPS - messaggio 09 dicembre 2025, n. 3724)
Fondo bilaterale servizi ambientali: finanziamento dei programmi formativi
L'INPS fornisce le istruzioni per l'accesso alla prestazione erogata dal Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale del personale (INPS - messaggio 09 dicembre 2025, n. 3724)
Domanda di accesso alla prestazione
A decorrere dal 9 dicembre 2025 i datori di lavoro appartenenti al settore dei servizi aziendali possono presentare la domanda di accesso alla prestazione di finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale del personale erogata dal Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali (di seguito "Fondo").
Le domande possono essere presentate, per gli importi effettivamente fruiti, dal giorno successivo alla data in cui è terminato l'intervento formativo per il quale viene richiesto il finanziamento e, comunque, non oltre il sesto mese da tale data o dalla data dell'accordo se successiva.
La domanda di finanziamento non può riguardare interventi di durata superiore ai dodici mesi.
La domanda va presentata all'Inps, dal datore di lavoro o dal consulente del lavoro, accedendo al servizio online tramite SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS attraverso il seguente percorso: Servizi per aziende e consulenti / CIG e Fondi di solidarietà / Fondi di solidarietà / 002 Formazione / Fondo: "Fondo Servizi Ambientali".
Una volta selezionata la domanda è necessario inserire la matricola aziendale e il periodo richiesto.
La domanda deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell'azienda e del titolare o del legale rappresentante, i seguenti elementi:
- il periodo di formazione;
- il numero dei lavoratori coinvolti;
- il totale delle ore di formazione svolte;
- l'importo da finanziare per le ore di formazione svolte;
- la data dell'accordo sindacale;
- la dichiarazione di responsabilità nella quale il datore di lavoro attesta di avere usufruito o non usufruito di altri finanziamenti previsti da Fondi nazionali, territoriali, regionali, comunitari e, in caso affermativo, il periodo di formazione svolto, il numero dei lavoratori coinvolti, il totale di ore di formazione svolte e l'importo finanziato, nonché l'eventuale ricorso congiunto con le altre prestazioni ordinarie.
Alla domanda, infine, deve essere allegata copia dell'accordo sindacale e l'elenco dei lavoratori beneficiari dei programmi formativi, con la specifica indicazione, per ciascuno di essi, della retribuzione oraria lorda, delle ore di formazione e della retribuzione da finanziare.
La misura dell'intervento relativo a ciascun lavoratore interessato è pari alla retribuzione oraria lorda dei lavoratori interessati per il numero di ore destinate alla formazione, ridotta dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari.
Ai fini del calcolo della retribuzione oraria, la retribuzione mensile di riferimento è rappresentata dall'imponibile previdenziale del lavoratore interessato.
Il finanziamento delle prestazioni è riconosciuto nel limite massimo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro richiedente, ricomprendendo in tale calcolo anche la contribuzione da versare a titolo di contribuzione addizionale e straordinaria.
Ciascun intervento è a tale fine determinato in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari dovuti da ciascun datore di lavoro istante fino al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione del Fondo (cd. tetto aziendale).
Modalità di finanziamento del programma formativo e compilazione del flusso Uniemens
Per le istanze di finanziamento del programma formativo, i datori di lavoro richiedenti (posizioni contributive contraddistinte dal Codice autorizzazione "1Z") o i loro consulenti/intermediari devono associare alla domanda un codice identificativo (Ticket di 16 caratteri alfanumerici) prelevato dal servizio web o generato dall'apposita funzione. Tale codice permette di uniformare la gestione procedurale delle richieste di questo tipo di erogazione a quella degli altri Fondi e non deve essere utilizzato per l'esposizione degli eventi sul flusso Uniemens.
Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Struttura territorialmente competente dell'INPS rilascia conforme autorizzazione, propedeutica alle operazioni di conguaglio da parte del datore di lavoro.
I datori di lavoro devono valorizzare nell'elemento <NumAutorizzazione> il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura territorialmente competente, nell'elemento <CongFSolCausaleACredito> il codice causale già in uso "L110", avente il significato di "Recupero formazione Fondi di solidarietà", e nell'elemento <CongFSolImportoACredito> l'importo posto a conguaglio.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



