mercoledì, 03 dicembre 2025 | 17:26

Indennità di disoccupazione agricola: validi i periodi di CISOA per emergenze climatiche

L'Istituto chiarisce che, ai fini dell'indennità di disoccupazione agricola, i periodi di CISOA fruiti per emergenze climatiche nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025 sono equiparati al lavoro (INPS - circolare 03 dicembre 2025 n. 149)

Indennità di disoccupazione agricola: validi i periodi di CISOA per emergenze climatiche

L'Istituto chiarisce che, ai fini dell'indennità di disoccupazione agricola, i periodi di CISOA fruiti per emergenze climatiche nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025 sono equiparati al lavoro (INPS - circolare 03 dicembre 2025 n. 149)

La CISOA è riconosciuta agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e agli operai agricoli a tempo determinato (OTD) per le sospensioni o le riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025 per intemperie stagionali, anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto, a prescindere dal raggiungimento del requisito di 181 giornate lavorative (art. 10-bis, co. 2, DL 26 giugno 2025 n. 92).

Detti periodi di CISOA non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate nell'anno e sono equiparati al lavoro ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola e ai fini del perfezionamento del citato requisito di 181 giornate di effettivo lavoro.

Vediamo in dettaglio gli effetti sul calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2025.

In primo luogo va evidenziato che l’equiparazione al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola trova applicazione solo nei casi di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.

Ciò in quanto, con riferimento agli operai agricoli a tempo determinato, le giornate di lavoro effettivo, seppure a orario ridotto, risultano già inserite nei relativi elenchi nominativi annuali e sono, pertanto, già valutate ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola; mentre, con riferimento agli operai agricoli a tempo indeterminato, l’attività lavorativa prestata nella singola giornata, anche se a orario ridotto, determina l’accreditamento della contribuzione da lavoro nella posizione assicurativa.

L’equiparazione al lavoro dei periodi di CISOA fruiti si applica agli operai agricoli a tempo indeterminato assunti o licenziati nell’anno 2025.

Ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2025 è richiesto che gli operai agricoli a tempo indeterminato abbiano prestato, nell’anno 2025, almeno un giorno di lavoro effettivo.

Sono, invece, esclusi gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, i quali alla NASpI.

Sono altresì destinatari dell'equiparazione gli operai agricoli a tempo determinato che risultino iscritti nei relativi elenchi annuali, riferiti all’anno 2025, per almeno un giorno di effettivo lavoro.

Requisito contributivo

Ai fini del riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola deve essere perfezionato il requisito contributivo di 102 giornate di lavoro svolte nel biennio costituito dall’anno di riferimento dell’indennità e dall’anno precedente.

L'Inps applicherà il principio di equiparazione al lavoro dei periodi di CISOA riconosciuti per emergenze climatiche nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025 anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo.

In proposito va evidenziato che l’equiparazione ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si applica con esclusivo riferimento ai periodi di CISOA fruiti per emergenze climatiche nei casi di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata. Invece non si applica alle ipotesi di riduzione oraria dell’attività lavorativa, atteso che, in tali casi, le giornate effettivamente lavorate, sebbene con orario ridotto, sono già utili ai fini del perfezionamento del requisito in parola.

Calcolo dell’indennità

L’indennità di disoccupazione agricola, in presenza di tutti i prescritti requisiti, è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno di competenza della prestazione entro il limite di 365 giornate (366 in relazione agli anni bisestili) del parametro annuo di riferimento, dal quale sono detratti i periodi di lavoro agricolo e non agricolo dipendente e autonomo, le giornate indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio) e quelle non indennizzabili.

Ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola riferita all’anno 2025, alle giornate di lavoro effettivo sono aggiunti i periodi di CISOA fruiti per intemperie stagionali nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025.

Atteso che la citata indennità può essere erogata solo in relazione alle giornate dell’anno non coperte da alcun tipo di contribuzione, l’incremento delle giornate di lavoro ottenuto sommando i periodi di CISOA a quelli di lavoro effettivo determina un beneficio in termini di giornate indennizzabili per disoccupazione agricola solo per i lavoratori in relazione ai quali la predetta somma non supera per il 2025 il limite di 182 giornate.

Superato il predetto limite, il beneficio dell'equiparazione viene neutralizzato. Ciò in quanto il totale delle giornate di lavoro, sommato alle giornate già indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio) e a quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola non può superare il limite di capienza di 365 giornate con riferimento al 2025.

Retribuzione di riferimento

Per gli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate l’importo erogato a titolo di indennità di disoccupazione agricola è pari al 40% della retribuzione. A titolo di contributo di solidarietà, dall’importo così calcolato viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata, fino a un massimo di 150 giorni.

Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’importo erogato a titolo di indennità di disoccupazione agricola è pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata alcuna trattenuta a titolo di contributo di solidarietà.

Per il calcolo dell'indennità l'Istituto utilizzerà come retribuzione di riferimento la media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di CISOA fruiti.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS - circolare 03 dicembre 2025 n. 149