Dal MEF le regole tecnico-operative relative all'udienza da remoto
Le nuove regole si applicano ai processi telematici instaurati innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado (MEF - decreto 24 novembre 2025)
Dal MEF le regole tecnico-operative relative all'udienza da remoto
Le nuove regole si applicano ai processi telematici instaurati innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado (MEF - decreto 24 novembre 2025)
Il decreto in oggetto disciplina le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze a distanza a decorrere dal 1°gennaio 2026 (art. 34-bis, dlgs 31 dicembre 1992 n. 546 , art. 83 dlgs 14 novembre 2024 n. 175).
Quanto disposto dal decreto si applica ai processi telematici instaurati innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado e si applica alle udienze a distanza, le cui comunicazioni sono inviate a decorrere dal 1° dicembre 2025.
Restano ferme le modalità di partecipazione alle udienze a distanza individuate dal precedente decreto (MEF - decreto 11 novembre 2020), le cui comunicazioni sono inviate sino al 30 novembre 2025 con riferimento alle udienze da svolgersi entro il 31 dicembre 2025.
Laddove non è diversamente stabilito dal presente decreto si applicano le precedenti disposizioni (dlgs 7 marzo 2005 n. 82).
Collegamento da remoto e strumenti di videoconferenza
Le udienze a distanza si svolgono mediante collegamenti da remoto utilizzando la piattaforma Microsoft Teams, il cui servizio è reso con un canale di comunicazione criptato su rete telematica pubblica con un sistema di gestione e controllo su cloud in aree (tenant) di data center ubicati nel territorio dell'Unione europea.
Per i collegamenti da remoto è necessario che i dispositivi utilizzati rispettino le caratteristiche tecniche e di sicurezza indicate nelle «Linee guida tecnico-operative» che individuano le specifiche tecniche funzionali alla partecipazione dei difensori o delle parti che si difendono in proprio.
Partecipazione all'udienza a distanza
La partecipazione all'udienza avviene a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dall'art. 79 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, almeno tre giorni prima dell'udienza, l'ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria invia una comunicazione ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dell'art. 83 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, all'indirizzo di posta elettronica di cui all'art. 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, all'art. 61 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, alla parte che ha fatto richiesta del collegamento da remoto, contenente il link per la partecipazione all'udienza a distanza, l'avviso dell'ora della convocazione e l'informazione che l'accesso all'udienza tramite tale link comporta il trattamento dei dati personali come da informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679. Il link è diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato.
I magistrati, i giudici tributari e i segretari di sezione utilizzano per il collegamento telematico il link inviato esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica istituzionale, per il cui accesso è prevista una procedura di identificazione basata sull'uso di almeno due fattori di autenticazione.
All'udienza pubblica o camerale, il Presidente del collegio o il giudice monocratico, con l'assistenza del segretario, verifica la funzionalità del collegamento.
E' vietata la registrazione, con ogni strumento e da parte di chiunque, delle udienze pubbliche e camerali, nonchè della Camera di consiglio da remota tenuta dai soli magistrati o giudici tributari per la decisione degli affari. E' in ogni caso vietato l'uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi di videoconferenza e di altri strumenti che possano conservare tracce delle dichiarazioni o opinioni espresse durante le udienze o le camere di consiglio, nonchè il deposito di documenti tramite la piattaforma di videoconferenza. All'atto del collegamento e prima di procedere alla discussione, i difensori delle parti o le parti che agiscono in proprio dichiarano, sotto la loro responsabilità, che quanto accade nel corso dell'udienza o della Camera di consiglio non è visto nè ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere alla udienza o alla Camera di consiglio, nonchè si impegnano a non effettuare le registrazioni di cui al primo periodo. Al termine dell'udienza da remoto, le parti danno atto del regolare svolgimento del collegamento audio-video. Tali dichiarazioni sono riportate dal segretario nel processo verbale d'udienza.
In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente o il giudice monocratico sospende l'udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa disponendo che ne venga data comunicazione alle parti con le modalità sopra indicate.
Il verbale di udienza digitale è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell'udienza. In esso si dà atto delle modalità di accertamento dell'identità dei soggetti ammessi a partecipare al collegamento da remoto, previa, ove necessario, esibizione di documento di riconoscimento, della preliminare conoscenza dell'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 e della loro libera volontà di partecipare all'udienza da remoto, anche per quanto concerne la disciplina dei dati personali. Non si provvede all'annotazione degli estremi del documento di riconoscimento dei soggetti partecipanti all'udienza da remoto. Nel verbale di udienza digitale si dà, altresì, atto che la Camera di consiglio o l'udienza si sono svolte in videoconferenza tramite il sistema di collegamento sopra indicato e delle dichiarazioni rese dalle parti.
Nei casi di indisponibilità del S.I.Gi.T., il processo verbale è redatto in formato analogico. In tal caso, il segretario di sezione provvede successivamente a creare la copia informatica del documento cartaceo e ne attesta la conformità all'originale apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale. Il processo verbale d'udienza redatto in formato analogico è parte integrante del fascicolo processuale, tenuto e formato secondo le modalità di cui all'art. 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e, a decorrere dal 1° gennaio 2026, all'art. 71 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.
Il processo verbale digitale dell'udienza o la copia informatica del processo verbale analogico sono inseriti in forma integrale nel fascicolo informatico.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa


