lunedì, 24 novembre 2025 | 16:14

Rinnovo CCNL Telecominicazioni: aumento medio sui minimi di 298 euro

Firmato il nuovo CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione per il triennio 2026–2028 che introduce per la prima volta una distinzione all’interno della filiera per il comparto CRM–BPO

Rinnovo CCNL Telecominicazioni: aumento medio sui minimi di 298 euro

Firmato il nuovo CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione per il triennio 2026–2028 che introduce per la prima volta una distinzione all’interno della filiera per il comparto CRM–BPO


L’11 novembre 2025, l’ASSOTELECOMUNICAZIONI-ASSTEL e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL e la UILCOM-UIL, hanno stipulato l’accordo per il rinnovo del CCNL che decorre dal 11 novembre 2025 e scadrà il 31 dicembre 2028.

L’accordo ha previsto una nuova classificazione del personale introducendo due articolazioni – una generale e una specifica per le attività di CRM/BPO – con l’obiettivo di favorire la flessibilità e l’occupabilità mettendo al centro le “competenze” delle persone. Il nuovo sistema dì classificazione del personale, che sarà adottato a far data dal 1° luglio 2026, è basato su aree professionali, nelle quali il raggruppamento avviene sulla base di 4 elementi distintivi, con l’obiettivo di favorire anche percorsi «orizzontali» collegati alle azioni di upsldlling/reskilling, e favorire la mobilità all’interno delle aree professionali.

Vedi tabella

Nuovo sistema di Classificazione del Personale

Area professionale A

2 fasce retributive

sostituisce livelli 1-2

Area professionale B

2 fasce retributive

sostituisce livelli 3-4

Area professionale C

4 fasce retributive

sostituisce livelli 5-5s-6-7

Area professionale D

0 fasce retributive

sostituisce 0

Vedi tabella

Nuovo sistema di Classificazione del Personale - Aziende CRM-BPO

Area professionale A

1 fascia retributiva

sostituisce livelli 1

Area professionale B

3 fasce retributive

sostituisce livelli 2-3-4

Area professionale C

4 fasce retributive

sostituisce livelli 5-5s-6-7

Area professionale D

0 fasce retributive

sostituisce 0

L’incremento economico riconosciuto è di € 298 al 5° livello, corrispondente al Livello C1 nel nuovo sistema di classificazione che sarà erogato con le seguenti tranches: € 100 del 1° gennaio 2026, € 50 dal 1° dicembre 2026, € 50 dal 1° luglio 2027, € 98 dal 1° dicembre 2028.

Vedi tabella

LIVELLI/Aree Professionali

Parametro

Incremento TEM dal 01/01/26

Incremento TEM dal 01/12/26

Incremento TEM dal 01/07/27

Incremento TEM dal 01/12/28

Quadri (D1)

228

137,35

68,67

68,67

134,60

7 (C4)

228

137,35

68,67

68,67

134,60

6° (C3)

202,76

122,14

61,07

61,07

119,70

5°S (C2)

173,73

104,66

52,33

52,33

102,56

5° (C1)

166

100,00

50,00

50,00

98,00

4° (B2)

149,65

90,15

45,08

45,08

88,35

3° (B1)

134

80,72

40,36

40,36

79,11

2° (A2)

118

71,08

35,54

35,54

69,66

1° (A1)

100

60,24

30,12

30,12

59,04

Vedi tabella

LIVELLI/Aree Professionali

Parametro

Incremento TEM

Retribuzione contrattuale al 31/12/28 (*)

Retribuzione contrattuale al 31/12/25 (**)

Quadri (D1)

228

409,29

2.814,86

2.405,57

7 (C4)

228

409,29

2.814,86

2.405,57

6° (C3)

202,76

363,98

2.559,28

2.195,30

5°S (C2)

173,73

311,87

2.263,82

1.951,94

5° (C1)

166

298,00

2.186,73

1.888,73

4° (B2)

149,65

268,66

2.020,45

1.751,79

3° (B1)

134

240,55

1.862,81

1.622,26

2° (A2)

118

211,83

1.701,25

1.489,42

1° (A1)

100

179,52

1.518,96

1.339,44

(*) Include Minimi, ex indennità di contingenza, EDR, Elemento Retributivo di Settore
(**) Include Minimi, ex Indennità di contingenza, EDR, Elemento Retributivo di Settore

Per il CRM-BPO l’incremento economico riconosciuto è di € 288 al 5° livello, corrispondente al livello C1 nel nuovo sistema di classificazione con le seguenti tranches: € 50 dal 1° aprile 2026, € 35 dal 1° dicembre 2026, € 50 dal 1° dicembre 2027, € 50 dal 1° luglio 2028, € 103 dal 1° dicembre 2028.

Vedi tabella

LIVELLI/Aree Professionali

Parametro

Incremento TEM dal 01/04/26

Incremento TEM dal 01/12/26

Incremento TEM dal 01/12/27

Incremento TEM dal 01/07/28

Incremento TEM dal 01/12/28

Quadri (D1)

228

68,67

48,07

68,67

68,67

141,47

7 (C4)

228

68,67

48,07

68,67

68,67

141,47

6° (C3)

202,76

61,07

42,75

61,07

61,07

125,81

5°S (C2)

173,73

52,33

36,63

52,33

52,33

107,80

4° (B3)

149,65

45,08

31,55

45,08

45,08

92,86

3° (B2)

134

40,36

28,25

40,36

40,36

83,14

2° (B1)

118

35,54

24,88

35,54

35,54

73,22

1° (A1)

100

30,12

21,08

30,12

30,12

62,05


Vedi tabella

LIVELLI/Aree Professionali

Parametro

Incremento TEM

Retribuzione contrattuale al 31/12/28 (*)

Retribuzione contrattuale al 31/12/25 (**)

Quadri (D1)

228

395,55

2.801,12

2.405,57

7 (C4)

228

395,55

2.801,12

2.405,57

6° (C3)

202,76

351,77

2.547,07

2.195,30

5°S (C2)

173,73

301,42

2.253,36

1.951,94

5° (C1)

166

288,00

2.176,73

1.888,73

4° (B3)

149,65

259,65

2.011,44

1.751,79

3° (B2)

134

232,47

1.854,73

1.622,26

2° (B1)

118

204,72

1.694,15

1.489,43

1° (A1)

100

173,49

1.512,93

1.339,44

(*) Include Minimi, ex indennità di contingenza, EDR, Elemento Retributivo di Settore.
(**) Include Minimi, ex indennità di contingenza, EDR, Elemento Retributivo di Settore

Fondo di Previdenza Complementare Telemaco

Dal 1° gennaio 2026 la contribuzione sarà pari all’1,6% della retribuzione assunta a base della determinazione del Trattamento di Fine Rapporto.

Istituzione della Sanità integrativa di settore

Al fine di assicurare una più ampia e omogenea diffusione di detto istituto, le Parti convengono l’istituzione di una Commissione Operativa - composta da dodici esperti, sei per la parte datoriale e sei per le OO.SS, stipulanti il presente CCNL - che, partendo dall’analisi delle forme già in essere, formuli alle Parti entro il 31 marzo 2026 una proposta per l’avvio, entro il 1° luglio 2026, di un Fondo sanitario di categoria per tutti i lavoratori delle Aziende cui si applica il CCNL e che non abbiano già una forma di assistenza sanitaria integrativa. La Commissione definirà i profili di copertura secondo uno schema modulare che, partendo da un pacchetto di prestazioni base che preveda un contributo complessivo pro capite pari a 120 Euro annui a carico azienda, consenta ulteriori estensioni. In presenza di forme di sanità integrativa unilateralmente riconosciute dal datore di lavoro, la contribuzione a carico dell’azienda per ogni singolo dipendente non potrà essere inferiore a decorrere dal 1° luglio 2026 a 120 euro annui.

Periodo di prova

Il lavoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo di prova non superiore a mesi sei per i lavoratori delle aree professionali C e D ed a mesi tre per i lavoratori delle aree professionali A e B.

Causali tempo determinato

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, comma 1, lett. a) si individuano i seguenti casi:
a) esecuzione di attività e/o opere e/o servizi connessi all’introduzione di innovazioni tecnologiche, ovvero al lancio sul mercato e/o sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi, ovvero a modifiche dell’assetto organizzativo o dei processi produttivi;
b) esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico-ambientali che non consentano la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell’anno;
c) esecuzione di attività che per la quantità e/o specificità del prodotto/servizio e/o delle lavorazioni richieste non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo, ovvero che richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate.

ROL - strutture di CRM-BPO

Le Parti, tenuto conto della specificità dell’organizzazione del lavoro nell’ambito delle strutture di CRM-BPO caratterizzata da variazioni continue, l’Azienda potrà richiedere ai lavoratori, previo esame con la RSU interessata, di non prestare l’attività lavorativa per un massimo di ore pari al 30% di quelle previste per le riduzioni dell’orario di lavoro di cui alla Parte Generale su base annua nonché a quelle accantonate nella Banca ore.

di Assia Olivetta

Fonte contrattuale