lunedì, 24 novembre 2025 | 09:49

Riduzione contributiva edilizia: domande fino al 15 marzo 2026

Fornite indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato (INPS - circolare 21 novembre 2025 n. 145)

Riduzione contributiva edilizia: domande fino al 15 marzo 2026

Fornite indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato (INPS - circolare 21 novembre 2025 n. 145)

Per i periodi di paga da gennaio 2025 a dicembre 2025, hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 1.13.01 a 1.13.05 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 4.13.01 a 4.13.05.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell'11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale. L'agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Relativamente all'anno 2025, la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni. L'agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà. In tali casi l'esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione di orario.



Le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva relativamente all'anno 2025 devono essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo "Rid-Edil" - disponibile all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito internet dell'Istituto www.inps.it - nella sezione "Comunicazioni on-line", funzionalità "Invio nuova comunicazione".

Le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell'Istituto circa la compatibilità dell'inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e sono definite entro il giorno successivo all'invio. In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, viene attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione "7N", per il periodo da novembre 2025 a febbraio 2026. L'esito è visualizzabile all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente.

Inoltre, in fase di fruizione del beneficio, i sistemi informativi centrali verificano nuovamente la compatibilità dell'inquadramento aziendale con la suddetta riduzione, non consentendo la fruizione effettiva del beneficio ai datori di lavoro che non siano in possesso di un inquadramento coerente con la riduzione in trattazione, anche se previamente autorizzati. In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio 2025 a dicembre 2025.

Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le Strutture territorialmente competenti, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell'Autorità giudiziaria, devono procedere al recupero delle somme indebitamente fruite.

I datori di lavoro autorizzati alla fruizione e che risultino legittimi destinatari della misura anche in fase di effettiva fruizione del beneficio possono esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le seguenti modalità.

II beneficio corrente può essere esposto, a decorrere dal flusso di competenza novembre 2025, con il codice causale L206 nell'elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.

Per il recupero degli arretrati relativi all'anno 2025 deve essere utilizzato il codice causale L207, nell'elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione deve inoltrare l'istanza avvalendosi della funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale del contribuente; la Struttura territorialmente competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuisce il codice di autorizzazione 7N all'ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro possono fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; nel medesimo flusso non devono essere valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.

Deve essere, invece, valorizzato l'elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso il datore di lavoro.

II beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza febbraio 2026. I datori di lavoro possono inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva, relativa all'anno 2025, fino al 15 marzo 2026.


di Francesca Esposito

Fonte normativa