Lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali: accredito contribuzione figurativa
L'Istituto chiarisce che i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell’accreditamento della contribuzione figurativa, se assunti con atto scritto, con data antecedente al periodo di aspettativa e per tutta la durata del mandato (INPS - messaggio 21 novembre 2025, n. 3505)
Lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali: accredito contribuzione figurativa
L'Istituto chiarisce che i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell’accreditamento della contribuzione figurativa, se assunti con atto scritto, con data antecedente al periodo di aspettativa e per tutta la durata del mandato (INPS - messaggio 21 novembre 2025, n. 3505)
I lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali provinciali e nazionali di essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato (art. 31, L 20 maggio 1970 n. 300).
Durante tale periodo di aspettativa è riconosciuta la contribuzione figurativa.
I presupposti essenziali per l'accredito figurativo sono:
- il provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuita, redatto con atto scritto, sottoscritto per esteso dal datore di lavoro, avente data antecedente al periodo di aspettativa concesso;
- la sospensione mediante aspettativa non retribuita di un rapporto di lavoro subordinato soggetto all'IVS.
Ne consegue che l'accredito figurativo non è riconosciuto se l'assunzione del lavoratore avviene nel corso del mandato per il quale è fatta richiesta del medesimo accredito.
L'Istituto chiarisce che nel caso in cui il provvedimento di collocamento in aspettativa risulti già agli atti perché allegato alla prima istanza di accredito della contribuzione figurativa, il lavoratore, per dimostrare il perdurare dell'aspettativa nei casi in cui la medesima sia stata concessa o prorogata a tempo indeterminato, deve produrre una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il permanere della situazione definita nel provvedimento originario o nel provvedimento di proroga del termine.
Nel caso eccezionale in cui il provvedimento di collocamento in aspettativa originario, e in corso di efficacia, non risulti per qualsiasi ragione agli atti della Struttura territoriale e sia irreperibile da parte del datore di lavoro e/o del lavoratore, il datore di lavoro stesso può produrre, unitamente a una propria dichiarazione attestante l'irreperibilità del documento originario e le relative motivazioni, atti idonei a provare l'avvenuto collocamento in aspettativa (a titolo esemplificativo, prospetti paga utilizzati per attestare la retribuzione figurativa da prendere a riferimento, estratti del Libro matricola o del Libro unico del lavoro dai quali risulti il collocamento in aspettativa per motivi sindacali). Si precisa che la sola presentazione di questi ultimi non è sufficiente ai fini dell'accredito figurativo.
La medesima documentazione sostitutiva:
- può essere prodotta nei casi di trasferimenti di azienda, fusioni di imprese e similari, ossia nei casi di trasferimento del rapporto di lavoro da un datore di lavoro a un altro senza soluzione di continuità;
- non può essere utilizzata nei casi di successione di rapporti di lavoro con soluzione di continuità.
Cariche sindacali ammesse all'accredito figurativo
Le cariche sindacali ammesse all'accredito figurativo dei contributi sono quelle previste dalle norme statuarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale.
Le funzioni sindacali per cui è riconosciuto l'accredito figurativo dei contributi non si limitano ai compiti svolti dalle posizioni apicali, ma si estendono a tutti i ruoli, sia collegiali che direzionali, previsti dagli statuti, tra i quali i delegati, i segretari e i membri di organi direttivi.
A tal fine, l'incarico sindacale deve essere conferito con atto scritto e con una investitura formale, riflettendo la sua natura di mandato specifico, anche se, tuttavia, può includere una pluralità di funzioni che l'organizzazione definisce internamente in base al proprio statuto.
L'elemento determinante, ai fini del diritto all'accredito figurativo, è la conformità dell'incarico alle norme statutarie e la sua attribuzione formale con atto scritto, mentre le modalità operative con cui viene esercitata la funzione rappresentativa non assumono rilievo ai fini della valutazione.
Quindi, il punto centrale della verifica non riguarda l'attività concretamente svolta, bensì la regolarità formale dell'investitura della carica sindacale, come prevista dallo statuto dell'organizzazione.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



