Telecomunicazioni: modalità di accesso alla prestazione straordinaria
Fornite le modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo (INPS - circolare 19 novembre 2025 n. 144)
Telecomunicazioni: modalità di accesso alla prestazione straordinaria
Fornite le modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo (INPS - circolare 19 novembre 2025 n. 144)
Finalità e prestazioni del Fondo
Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese della filiera delle telecomunicazioni. Nello specifico, rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo, tutte le imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni laddove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l'esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc); imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali.
Il medesimo Fondo assicura le seguenti prestazioni:
- finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell'Unione europea;
- prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro, compresi quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo 5;
- prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
- assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sulla base dei requisiti previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi 5 anni;
- versamento mensile, in via opzionale, nel rispetto della legislazione vigente, di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sulla base dei requisiti previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi 3 anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.
Trattamenti in via straordinaria
In via straordinaria il Fondo prevede l'erogazione di un assegno straordinario, in forma rateale, riconosciuto ai lavoratori in esubero ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, che perfezionino i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata nel limite massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. L'accesso alle prestazioni straordinarie è subordinato alla sottoscrizione di un accordo sindacale aziendale o di gruppo, stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria espressione delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L'accesso all'assegno straordinario presuppone la cessazione del rapporto di lavoro ed è subordinato al perfezionamento, entro il periodo massimo di fruizione pari a 60 mesi, dei requisiti contributivi e/o anagrafici per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia (prima decorrenza utile) nell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) inclusa, se prevista, la c.d. finestra di accesso.
La domanda di assegno straordinario deve essere presentata dal datore di lavoro in modalità telematica, attraverso l'apposito servizio disponibile sul sito istituzionale www.inps.it.
Il Fondo eroga un assegno straordinario per un periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e il mese precedente a quello di effettivo accesso alla pensione, incluso il periodo di finestra trimestrale, nel limite massimo di 60 mesi. Il valore dell'assegno è pari, sia per i lavoratori che conseguono la pensione anticipata prima della pensione di vecchiaia sia per coloro che conseguono la pensione di vecchiaia prima della pensione anticipata, all'importo del trattamento pensionistico spettante nell'AGO, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per il calcolo della quota contributiva di pensione viene utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo all'età del lavoratore alla decorrenza dell'assegno straordinario.
L'assegno straordinario erogato dal Fondo è cumulabile con la percezione di reddito da lavoro subordinato o autonomo.
Modalità di finanziamento della prestazione straordinaria
Per il finanziamento delle prestazioni straordinarie è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario mensile di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
Contribuzione correlata all'assegno straordinario
Sono tenute all'iscrizione al Fondo tutte le imprese della Filiera delle telecomunicazioni; le posizioni contributive assegnate alle imprese sono contraddistinte dal codice di autorizzazione "2T", avente il significato di "Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni". L'ammontare del contributo straordinario è determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
Il versamento della contribuzione correlata deve essere effettuato a decorrere dal mese in cui è cessato il rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità rispetto al periodo in cui è dovuta la contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e ai superstiti (IVS).
I lavoratori che percepiscono l'assegno straordinario, per i quali il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo di finanziamento della contribuzione correlata, devono essere esposti nel flusso Uniemens individuale utilizzando, all'interno dell'elemento <Tipo Lavoratore> di <DatiRetributivi>, il seguente nuovo codice:
Codice | Significato |
FT | Lavoratori iscritti al FPLD D.I. n. 23A05102 del 4 agosto 2023 - Filiera Telecomunicazioni |
Per ciascun lavoratore, all'interno dell'elemento <DatiRetributivi>, deve essere valorizzato l'elemento <Imponibile>, indicando l'imponibile sul quale è calcolato il contributo, e l'elemento <Contributo> in corrispondenza del quale è indicato l'importo della contribuzione correlata da versare, pari al 33%.
Per consentire l'esatta assegnazione dei dati nell'estratto conto è, inoltre, necessario valorizzare con il tipo copertura "X" l'elemento <Settimana>. La valorizzazione dei suddetti elementi genera nel DM2013 virtuale ricostruito dalla procedura, il seguente nuovo codice:
Codice | Significato |
M139 | Contributo straordinario per contribuzione correlata relativa all'assegno straordinario erogato (a carico) dal Fondo solidarietà bilaterale per il personale della Filiera delle telecomunicazioni iscritti al FPLD di cui al D.I. n. 23A05102 del 4 agosto 2023 (ovvero a carico dei datori di lavoro) |
In corrispondenza di tale codice, vengono indicati il numero dei lavoratori, l'imponibile e il contributo.
Il datore di lavoro tenuto al versamento della contribuzione correlata deve elaborare, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica che accedono alla prestazione in argomento, l'elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo "9", avente il significato di "Contribuzione correlata lavoratori in esodo".
L'elemento <E0_PeriodoNelMese> o <V1_PeriodoPrecedente> relativo all'ultimo periodo utile che precede la data di cessazione dal servizio, deve indicare nell'elemento <CodiceCessazione> il valore "65", avente il significato di "Cessazione D.I. 23A05102 del 4 agosto 2023".
Per ciascun lavoratore ammesso alla procedura di esodo, all'interno dell'elemento <InquadramentoLavPA>, deve essere valorizzato l'elemento <TipoImpiego> con il codice "54", avente il significato di "Lavoratore D.I. 23A05102 del 4 agosto 2023" e gli elementi <Contratto> e <Qualifica> con i valori dichiarati nell'ultimo periodo utile. L'elemento <TipoServizio> da utilizzare durante il periodo di erogazione della prestazione deve essere valorizzato con il codice "4F", avente il significato di "Lavoratore D.I. 23A05102 del 4 agosto 2023 - Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle telecomunicazioni".
All'interno dell'elemento <GestPensionistica> non devono essere valorizzati gli elementi <StipendioTabellare> e <RetribIndivAnzianita>.
L'elemento <Imponibile> deve essere valorizzato indicando il valore di riferimento sul quale è calcolata la contribuzione correlata e l'elemento <Contributo> con l'importo della contribuzione da versare.
Eventuali arretrati relativi al rapporto di lavoro devono essere denunciati utilizzando le consuete modalità previste per il personale cessato, elaborando gli specifici elementi V1, causale 1.
Per i dipendenti già iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, in prossimità della cessazione dal servizio a seguito delle procedure di esodo, che intendano iscriversi a tale Gestione successivamente al pensionamento, è possibile aderire alla citata Gestione entro e non oltre l'ultimo giorno di servizio.
di Francesca Esposito
Fonte normativa



