Visto di conformità: il Consiglio di Stato rigetta le tesi della Lapet
La sentenza n. 8962 del 17 novembre 2025 del Consiglio di Stato rigetta le tesi dell’Associazione Tributaristi LAPET relative alla pretesa illegittimità della normativa che abilita ad apporre alle dichiarazioni dei redditi e IVA il visto di conformità
Visto di conformità: il Consiglio di Stato rigetta le tesi della Lapet
La sentenza n. 8962 del 17 novembre 2025 del Consiglio di Stato rigetta le tesi dell’Associazione Tributaristi LAPET relative alla pretesa illegittimità della normativa che abilita ad apporre alle dichiarazioni dei redditi e IVA il visto di conformità
Ad avviso dell’associazione LAPET, sarebbe stata illegittima la riserva di legge dell’abilitazione al rilascio del visto di conformità a favore delle categorie professionali abilitate.
Al riguardo, il Consiglio di Stato, facendo seguito alla decisione adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 144 del 2024, che aveva già dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla LAPET, ha anzitutto ribadito l’impraticabilità di una interpretazione estensiva della norma in materia di soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità, atteso il carattere tassativo dell’elencazione delle categorie abilitate al rilascio del visto di conformità, previste dal combinato disposto degli artt. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, in ragione del quale non risulta consentita alcuna integrazione in via interpretativa.
Il Consiglio di Stato ha anche ribadito che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale, la riserva di legge nazionale del rilascio del visto di conformità in favore alle professioni ordinistiche tassativamente individuate si fonda su ragioni di interesse pubblico, riconducibili all’accertata ontologica differenza tra professioni ordinistiche e professioni che tali non sono.
Di conseguenza, ad avviso del Consiglio di Stato, si deve escludere che la riserva legislativa del rilascio del visto di conformità sia discriminatoria nei confronti dei tributaristi, nella misura in cui essa è una professione non ordinistica, soggetta ad un trattamento normativo su base nazionale non assimilabile a quello delle professioni ordinistiche. A quest’ultimo riguardo sono stati considerati decisivi i profili dell’affidabilità delle prestazioni rispetto alle esigenze riferibili all’attività pubblicistica di controllo delle dichiarazioni dei redditi; della vigilanza sul rispetto delle norme di deontologia professionale; ed inoltre dell’accesso regolamentato per legge alla professione, mediante esame di abilitazione.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa


