martedì, 11 novembre 2025 | 17:00

Codici tributo per la Global Minimum Tax

Istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite modello F24, in materia di imposizione minima globale (AdE - Risoluzione 10 novembre 2025, n. 63/E)

Codici tributo per la Global Minimum Tax

Istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite modello F24, in materia di imposizione minima globale (AdE - Risoluzione 10 novembre 2025, n. 63/E)

Con la Risoluzione n. 63/E/2025, l’Agenzia delle Entrate definisce gli strumenti operativi per l’applicazione della Global Minimum Tax introdotta dal Titolo II del DLgs 27 dicembre 2023, n. 209, in attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111 e della Direttiva (UE) 2022/2523.

La normativa recepisce a livello nazionale i principi del cosiddetto “Pillar Two” dell’accordo OCSE/G20, volto a garantire un livello minimo di imposizione effettiva sulle imprese multinazionali e sui grandi gruppi nazionali.

Il decreto prevede tre tipologie di imposte:

a) l'imposta minima integrativa (articoli 13, 14 e 15);

b) l'imposta minima suppletiva (articoli 19, 20 e 21);

c) l'imposta minima nazionale (articolo 18).

Tali imposte si applicano per integrare la tassazione fino al livello minimo globale previsto e vengono prelevate in Italia secondo quanto stabilito dall’articolo 53, comma 2, del decreto. Le modalità operative sono poi definite dall'art. 6, DM 7 novembre 2025, che disciplina gli aspetti tecnici dei versamenti.

I versamenti devono essere effettuati in euro tramite modello F24, ai sensi dell’art. 17 DLgs 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione.

È prevista una rateazione in due tranche:

- il 90% dell’importo dovuto entro l’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio cui l’imposta si riferisce;

- il saldo entro l’ultimo giorno del mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione.

Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la relazione illustrativa al decreto specifica che:

- il primo versamento (relativo al 2024) andrà effettuato entro novembre 2025;

- la seconda rata dovrà essere versata entro luglio 2026;

- per il periodo d’imposta 2025, le scadenze si sposteranno rispettivamente a novembre 2026 e aprile 2027.


Al fine di consentire tali versamenti, l’Agenzia istituisce cinque nuovi codici tributo, da indicare nella sezione “Erario” del modello F24:

- “2730” denominato “Imposta minima integrativa - articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;

- “2731” denominato “Imposta minima suppletiva - articoli 19, 20 e 21 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;

- “2732” denominato “Imposta minima nazionale - articolo 18 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”.

- “2733” denominato “Sanzione da ravvedimento - Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale - articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;

- “2734” denominato Interessi da ravvedimento - Imposta minima integrativa, suppletiva o nazionale - articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati" con l'indicazione, quale “anno di riferimento”, dell'anno d'imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif", per il versamento delle due rate previste dalla norma, è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento, indicata con 01 o 02, e “RR” il numero complessivo delle rate, indicando sempre 02.

di Anna Russo

Fonte normativa