lunedì, 10 novembre 2025 | 16:23

Marittimi e aviazione civile: dal 2026 si applica l'ordinario sistema di conguaglio

Si comunica il superamento, dal 1° gennaio 2026, della scelta facoltativa dell'applicazione dell'ordinario sistema di anticipazione e conguaglio per le prestazioni diverse dalla tutela per la malattia (INPS - messaggio 10 novembre 2025 n. 3368)

Marittimi e aviazione civile: dal 2026 si applica l'ordinario sistema di conguaglio

Si comunica il superamento, dal 1° gennaio 2026, della scelta facoltativa dell'applicazione dell'ordinario sistema di anticipazione e conguaglio per le prestazioni diverse dalla tutela per la malattia (INPS - messaggio 10 novembre 2025 n. 3368)

In merito alle modalità di pagamento delle prestazioni previdenziali dispone che, ai lavoratori dipendenti, le indennità di malattia e di maternità, nonché le prestazioni ai donatori di sangue e/o del midollo osseo sono corrisposte dal datore di lavoro che, conseguentemente, deve comunicare nella denuncia contributiva i relativi dati, ponendo a conguaglio l'importo complessivo di tali trattamenti con quelli dei contributi e con le altre somme dovute all'INPS.

Inoltre, viene disciplinato il rimborso a favore del datore di lavoro nei casi in cui, dalla denuncia contributiva, risulti un eventuale saldo a credito per incapienza delle somme dovute a titolo di contributi.

Le lavorazioni in parola sono state interessate da un processo di integrazione nei flussi standard, in un'ottica di armonizzazione delle relative modalità di erogazione con quelle già in uso per la generalità degli assicurati all'INPS, che ha portato a superare la scelta facoltativa dell'applicazione dell'ordinario sistema di anticipazione e conguaglio per le prestazioni diverse dalla tutela per la malattia, attesa l'insussistenza delle specificità del settore per le tutele di cui alla circolare n. 173/2015.


Dal 1° gennaio 2026, tale scelta facoltativa si intende superata, con conseguente applicazione dell'ordinario sistema di anticipazione e conguaglio delle prestazioni diverse da quelle previste per la tutela della malattia anche per i lavoratori del settore marittimo e dell'aviazione civile.

Sulle posizioni contributive caratterizzate con Codice Statistico Contributivo (CSC) 1.15.02 e CA "2N" e con CSC 1.21.01, 1.15.04, 1.15.04 e CA "2X", previo rilascio del CA "2G" laddove non già in possesso e con applicazione delle istruzioni fornite al riguardo con la circolare n. 173/2015, alla quale si rinvia, i datori di lavoro devono procedere al conguaglio delle prestazioni diverse dalla malattia anticipate ai propri dipendenti.

In particolare, per i lavoratori marittimi, il conguaglio delle prestazioni anticipate riguarda solo i lavoratori in continuità di rapporto di lavoro, nonché i lavoratori marittimi in relazione ai quali l'evento tutelato si verifichi durante la vigenza del rapporto di lavoro.

Sulle posizioni classificate con CSC 1.15.02 e CA "2N" e 1.21.01, i lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro devono continuare a essere esposti nel flusso Uniemens utilizzando anche il codice <TipoLavoratore> "EM" e la <qualifica 3> uguale a "D" se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.

Con riferimento agli altri lavoratori marittimi sbarcati, in relazione ai quali l'evento tutelato si verifica durante la vigenza del rapporto di lavoro, deve essere utilizzato il codice <TipoLavoratore> "MS", avente il significato di "Personale marittimo sbarcato".

di Francesca Esposito

Fonte normativa