giovedì, 06 novembre 2025 | 10:30

Obbligo di domicilio digitale per amministratori e imprese individuali

Estesi gli obblighi di comunicazione del domicilio digitale per imprese e amministratori societari (art. 13, DL 31 ottobre 2025, n. 159)

Obbligo di domicilio digitale per amministratori e imprese individuali

Estesi gli obblighi di comunicazione del domicilio digitale per imprese e amministratori societari (art. 13, DL 31 ottobre 2025, n. 159)

L’art. 5, co. 1, DL 18 ottobre 2012, n. 179 amplia l’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale (posta elettronica certificata o servizio analogo) a nuove categorie di soggetti economici. In particolare, tale obbligo - già previsto per le società e i professionisti - viene esteso alle imprese individuali che si iscrivono per la prima volta nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto).

L'art. 13, DL 31 ottobre 2025, n. 159, modificando il citato art. 5, co. 1, introduce inoltre un nuovo adempimento a carico delle imprese costituite in forma societaria, imponendo che anche i loro vertici — ossia l’amministratore unico, l’amministratore delegato o, in mancanza, il Presidente del consiglio di amministrazione — dispongano di un domicilio digitale personale distinto da quello dell’impresa stessa.

Le imprese già iscritte devono adempiere a tale obbligo entro il 31 dicembre 2025, oppure al momento del conferimento o rinnovo dell’incarico agli amministratori interessati.

In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale si applica l'articolo 16 comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Nello specifico, l'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 cc, sospende la domanda in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale.

Per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese, sono sottoposti alla sanzione prevista dall’articolo 2630 cc, in misura raddoppiata.

L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio.

di Anna Russo

Fonte normativa

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