mercoledì, 05 novembre 2025 | 17:26

Congedo di paternità esteso alla madre intenzionale

L'Istituto chiarisce che è riconosciuto il congedo di paternità obbligatorio precedente al 24 luglio 2025, richiesto dalla lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile (INPS - messaggio 05 novembre 2025, n. 3322)

Congedo di paternità esteso alla madre intenzionale

L'Istituto chiarisce che è riconosciuto il congedo di paternità obbligatorio precedente al 24 luglio 2025, richiesto dalla lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile (INPS - messaggio 05 novembre 2025, n. 3322)

A decorrere dal 13 agosto 2022 è riconosciuto al padre lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa e fruibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice - cd. congedo di paternità obbligatorio (articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

Il diritto al congedo di paternità obbligatorio è riconosciuto anche al padre adottivo o affidatario.

La norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile (Corte Costituzionale - Sentenza 21 luglio 2025 n. 115).

Gli effetti della pronuncia si esplicano a decorrere dal 24 luglio 2025 (giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale, 1° Serie Speciale, n. 30 del 23 luglio 2025).

A fronte della dichiarazione di incostituzionalità, il diritto al congedo di paternità obbligatorio è riconosciuto anche alla lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

In merito all'estensione del diritto al congedo di paternità obbligatorio, l'Inps ha chiarito che:

- non possono essere considerate indebite le fruizioni di congedo di paternità obbligatorio da parte della lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile, precedenti il 24 luglio 2025 avvenute nel rispetto dell'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151/2001, e delle vigenti disposizioni di legge;

- le domande di congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto presentate dalle lavoratrici alle quali il beneficio è stato esteso per effetto della sentenza della Corte Costituzionale, per periodi precedenti il 24 luglio 2025, saranno riesaminate su istanza di parte, nel rispetto del termine di prescrizione annuale (art. 6, co. 6, L 11 gennaio 1943, n. 138) e del termine di decadenza annuale (art. 47, co. 3, DPR 30 aprile 1970, n. 639).

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS - messaggio 05 novembre 2025, n. 3322