Concordato preventivo biennale: soggetto con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
Chiariti dal Fisco i dubbi interpretativi sulle norme relative al ravvedimento speciale e al termine di adesione (AdE – risposta 04 novembre 2025 n. 284)
Concordato preventivo biennale: soggetto con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
Chiariti dal Fisco i dubbi interpretativi sulle norme relative al ravvedimento speciale e al termine di adesione (AdE – risposta 04 novembre 2025 n. 284)
Nella fattispecie oggetto d'interpello, la SRL Istante riferisce che il proprio esercizio sociale termina il 30 giugno di ogni anno e che, per il periodo d'imposta chiuso il 30 giugno 2024, per il quale presenterà il modello SC 2024, redditi 2023, intende aderire per la prima volta al CPB. Al riguardo, l'Istante pone i seguenti dubbi interpretativi chiedendo all'Amministrazione finanziaria:
- entro quale termine è possibile aderire al CPB ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024, essendo l'Istante una società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;
- entro quale termine è possibile adottare il regime del ravvedimento speciale di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024, essendo l'Istante impossibilitato a rispettare il termine di versamento fissato al 31 marzo 2025 (termine precedente a quello di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi).
Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate fornisce le seguenti risposte:
- relativamente al primo quesito, si rileva che, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024, per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.
Il ''primo anno” è rappresentato, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal periodo d'imposta 2024 e la proposta di CPB viene dunque formulata sulla base della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta precedente (ossia, l'anno 2023), da presentare entro il 31 ottobre 2024.
Deve ritenersi che il termine previsto per aderire al CPB sia perentorio, in quanto il legislatore, per il solo 2024, rinvia espressamente alla data del 31 ottobre, in deroga al termine ordinario del 31 luglio.
L'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha poi prorogato al 12 dicembre 2024 il termine di adesione al CPB, al ricorrere dei presupposti indicati dalla citata disposizione.
Nel caso concreto, l'Istante è un soggetto con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, che intende aderire al CPB. Pertanto, la proposta di CPB verrà elaborata tenuto conto del periodo d'imposta chiuso il 30 giugno 2024, per il quale la relativa dichiarazione dei redditi dovrà essere presentata entro il termine indicato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 1 del 2024, cioè entro il 30 aprile 2025.
- Il secondo quesito posto dall'Istante è relativo all'istituto previsto dall'articolo 2-quater, comma 13, del decreto-legge n. 113 del 2024, ossia il regime di ravvedimento speciale ai fini della sanatoria delle annualità 2018-2022, mediante versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
In particolare, il citato articolo 2-quater, prevede, al comma 1, tale possibilità di ''ravvedimento" per i soggetti che hanno applicato gli ISA e hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025 entro il 31 ottobre 2024 (o il termine del 12 dicembre 2024 in caso di presentazione della dichiarazione integrativa ex articolo 7-bis del decreto-legge n. 155 del 2024), in presenza di tutte le altre condizioni richieste dalla disposizione.
Nel caso poi di soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il comma 13 dell'articolo 2-quater prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
Per l'Istante il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 (primo periodo di applicazione per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare in relazione al concordato per il biennio 2024-2025), è il periodo 1° luglio 2023-30 giugno 2024.
Il comma 8 dell'articolo 2-quater fissa il termine per il ravvedimento al 31 marzo 2025, con le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 4 novembre 2024, pertanto, tale termine non pare in alcun modo derogabile.
Concludendo, nel caso posto dall'Istante, il termine di adesione al ravvedimento (31 marzo 2025) è anteriore rispetto al momento di adesione al CPB (30 aprile 2025, termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2023). L'Istante potrà aderire al ravvedimento entro il 31 marzo 2025 (essendo, appunto, termine inderogabile), fermo restando che il suo perfezionamento è condizionato all'adesione da parte dell'Istante al CPB entro il termine del 30 aprile 2025.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa
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