Bonus edilizi e conferimento d’azienda: i limiti alla trasferibilità dei crediti d’imposta
Forniti chiarimenti in merito alla trasferibilità dei crediti d’imposta da bonus edilizi nel caso di conferimento d’azienda da un’impresa individuale a una società di capitali (AdE - Risposta 04 novembre 2025, n. 281)
Bonus edilizi e conferimento d’azienda: i limiti alla trasferibilità dei crediti d’imposta
Forniti chiarimenti in merito alla trasferibilità dei crediti d’imposta da bonus edilizi nel caso di conferimento d’azienda da un’impresa individuale a una società di capitali (AdE - Risposta 04 novembre 2025, n. 281)
L’istanza trae origine dal quesito di un imprenditore individuale che intendeva trasformare la propria ditta in una Srl mediante conferimento dell’unica azienda e si domandava se i crediti d’imposta maturati a seguito dello sconto in fattura (Superbonus, Ecobonus, Bonus ristrutturazioni) potessero essere trasferiti alla nuova società, e con quali modalità.
Secondo il contribuente, il trasferimento dei crediti doveva essere possibile poiché il conferimento costituiva una mera riorganizzazione societaria senza discontinuità nell’attività d’impresa. Egli richiamava precedenti dell’Agenzia (le risposte a interpello pubblicate sub n. 143 del 2020 e n. 218 del 2023), nei quali era stato ammesso il subentro nei crediti d’imposta in caso di fusione o conferimento d’azienda, e il principio di diritto n. 4 del 2024 sulle modalità operative per l’utilizzo in compensazione.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha preliminarmente precisato che il parere si fonda sui soli elementi forniti dal contribuente e non comporta alcuna valutazione circa la spettanza o l’entità dei crediti dichiarati.
Sul piano normativo, l’Amministrazione ha ricordato che l’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 disciplina in modo tassativo la circolazione dei crediti derivanti da bonus edilizi, consentendone la cessione entro limiti ben precisi: tre ulteriori passaggi successivi alla prima cessione, solo se effettuati verso banche e intermediari finanziari qualificati.
Pertanto, ogni trasferimento che comporti un mutamento di titolarità del credito rientra a pieno titolo nel conteggio delle cessioni consentite.
Richiamando l’articolo 176 del TUIR, l’Agenzia ha osservato che, pur avendo natura fiscalmente neutrale, il conferimento d’azienda non produce successione universale nei diritti e obblighi del soggetto conferente, diversamente dalle fusioni e scissioni, che invece generano un subentro totale del soggetto incorporante.
Di conseguenza, il trasferimento dei crediti da bonus edilizi nell’ambito di un conferimento non equivale a una successione automatica, ma è assimilabile a una cessione a tutti gli effetti.
I crediti d’imposta maturati dall’impresa individuale possono essere conferiti insieme all’azienda nella Srl, ma il trasferimento incide sul numero massimo di cessioni consentite dall’articolo 121 . Ciò significa che, una volta effettuato il conferimento, non sarà più possibile cederli liberamente ad altri soggetti, potendo avvenire ulteriori passaggi solo verso intermediari qualificati (banche, società appartenenti a gruppi bancari, assicurazioni).
Per quanto riguarda le modalità di utilizzo dei crediti da parte della società conferitaria, l’Agenzia ha escluso l’applicazione del principio di diritto n. 4 del 2024, in quanto riferito alle operazioni straordinarie di fusione o scissione che comportano successione universale.
Nel caso di conferimento, quindi, occorre seguire le regole ordinarie previste per la cessione dei crediti, con i relativi adempimenti e comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.
di Anna Russo
Fonte normativa
Approfondimento



