Riduzione premi e contributi 2026
L'Istituto ha stabilito la misura della riduzione per il 2026 per i premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e per i contributi assicurativi della gestione agricoltura (INAIL - Circolare 28 ottobre 2025, n. 53)
Riduzione premi e contributi 2026
L'Istituto ha stabilito la misura della riduzione per il 2026 per i premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e per i contributi assicurativi della gestione agricoltura (INAIL - Circolare 28 ottobre 2025, n. 53)
Nelle more dell'aggiornamento delle tariffe è prevista la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in considerazione dell'andamento infortunistico aziendale nei diversi settori economici e degli Indici di Gravità Medi (IGM), per i premi non ancora revisionati (art. 1, co. 128, L 27 dicembre 2013 n. 147).
Per l'anno 2026 la riduzione dei premi e contributi dovuti è fissata nella misura pari al 13,02% e si applica esclusivamente:
- ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
- ai contributi assicurativi della gestione agricoltura riscossi in forma unificata dall'Inps.
La riduzione non sarà applicata ai premi e ai contributi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2026, l'aggiornamento delle relative tariffe.
Gli Indici di Gravità Medi (IGM) applicabili per l'anno 2026 sono quelli approvati per il triennio 2026-2028:
a) Gestione Medici Radiologi:
- tariffa medici radiologi = 0,11;
- tariffa sostanze radioattive = 3,59;
b) Gestione Agricoltura:
- Dipendenti = 6,67;
- Autonomi = 8,68.
Criteri di applicazione della riduzione
I criteri e le modalità di applicazione della riduzione sono differenziati a seconda che l'attività sia iniziata da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio.
a) Attività iniziata da oltre un biennio
Per i soggetti che hanno iniziato l'attività da oltre un biennio (per l'anno 2026, con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2024) si applica il criterio del confronto tra l'Indice di Gravità Medio (IGM) e l'Indice di Gravità Aziendale (IGA) elaborato dall'Inail, che consente di tenere conto dell'andamento infortunistico per i premi speciali e per i contributi della gestione agricoltura.
b) Attività iniziata da non oltre un biennio
In caso di attività iniziata da non oltre un biennio (per l'anno 2026, con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2024), la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La domanda di riduzione deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività.
Per fruire della riduzione sui premi speciali unitari dovuti per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive deve essere presentata la domanda con il servizio online Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali, disponibile in www.inail.it - servizi online.
Per il settore agricoltura, la domanda deve essere presentata compilando l'apposito modulo di domanda Riduzione L. 147-2013 primo biennio Agricoltura pubblicato in www.inail.it - atti e documenti - moduli e modelli - assicurazione - premio assicurativo. Il modulo deve essere trasmesso tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata della Direzione centrale per l'organizzazione digitale dcod@postacert.inail.it, che provvede a inserire l'avente diritto negli elenchi, da comunicare all'Inps, dei soggetti ai quali deve essere applicata la riduzione.
Se nel corso del biennio l'istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l'anno 2026 nella nuova misura del 13,02% è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



