Bonus differiti e regime impatriati: vale il principio di cassa
Forniti chiarimenti sul trattamento fiscale dei bonus e degli incentivi maturati durante il periodo di fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati, ma percepiti successivamente, quando il lavoratore non risulta più residente in Italia (AdE - Risposta 28 ottobre 2025, n. 274)
Bonus differiti e regime impatriati: vale il principio di cassa
Forniti chiarimenti sul trattamento fiscale dei bonus e degli incentivi maturati durante il periodo di fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati, ma percepiti successivamente, quando il lavoratore non risulta più residente in Italia (AdE - Risposta 28 ottobre 2025, n. 274)
Una società italiana aveva assunto tre lavoratori provenienti dall’estero nel 2021, consentendo loro di beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati previsto dall’art. 16, DLgs 14 settembre 2015, n. 147. Durante il periodo di residenza fiscale in Italia (2021–2024), ai dipendenti erano stati attribuiti due piani di remunerazione differita: un Long Term Incentive Plan (LTIP) assegnato nel 2022 e un Deferred Bonus Plan assegnato nel 2023, entrambi con maturazione prevista nel 2025.
Nel 2024, i lavoratori avevano cessato il rapporto e trasferito la residenza fiscale in Grecia. La società chiedeva se, in qualità di sostituto d’imposta, potesse continuare ad applicare il regime agevolato agli emolumenti differiti riferiti all’attività svolta in Italia, pur essendo i percettori ormai non residenti.
Secondo la società, tali bonus, pur percepiti nel 2025, erano prodotti in Italia, in quanto riferibili ad attività lavorativa prestata nel territorio nazionale durante la vigenza del regime impatriati. Richiamando la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, l’istante sosteneva che la territorialità del reddito, e non il momento della percezione, dovesse determinare la possibilità di fruire dell’agevolazione.
Invocava inoltre la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia–Grecia, sostenendo che l’Italia mantenesse la potestà impositiva sui redditi derivanti da attività svolta nel suo territorio, anche se incassati dopo il trasferimento della residenza.
L’Agenzia delle Entrate ha ricostruito il quadro normativo richiamando:
- l’art. 3, co. 1, del TUIR, che stabiliscono la tassazione dei non residenti solo sui redditi prodotti in Italia;
- l’art. 15, par. 1, della Convenzione Italia - Grecia, che consente la tassazione in Italia dei redditi da lavoro dipendente riferiti ad attività ivi svolta, anche se il percettore è ormai residente all’estero;
- il Commentario OCSE al Modello di Convenzione, che conferma l’imponibilità nel Paese in cui è stata svolta l’attività, indipendentemente dal momento della percezione del reddito.
Pertanto, i bonus e gli incentivi differiti percepiti nel 2025 sono imponibili in Italia per la parte riferita al lavoro prestato nel territorio nazionale, e la società dovrà applicare la ritenuta alla fonte ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Tuttavia, l’Amministrazione ha sottolineato che, ai fini del regime agevolato impatriati, vige il principio di cassa: il beneficio può applicarsi solo ai redditi percepiti nel periodo in cui il lavoratore risulta fiscalmente residente in Italia e rientrante nel regime. Lo chiarisce la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, secondo cui i compensi corrisposti in anni successivi all’ultimo anno di fruizione del regime devono essere tassati in via ordinaria.
Dunque, i bonus differiti percepiti nel 2025:
- sono imponibili in Italia in quanto riferibili ad attività svolta nel territorio nazionale;
- ma non possono beneficiare del regime agevolato per impatriati, poiché al momento della percezione i lavoratori non sono più fiscalmente residenti in Italia e il regime non è più attivo;
- devono quindi essere tassati secondo le regole ordinarie, con ritenuta alla fonte da parte del datore di lavoro.
Pertanto, il regime speciale per lavoratori impatriati non si applica ai redditi percepiti dopo la cessazione della residenza fiscale in Italia, anche se riferibili ad attività svolta durante il periodo agevolato. Per tali somme, prevale il principio di cassa: contano il momento della percezione e la residenza fiscale in quel periodo, non la maturazione o l’origine del reddito.
di Anna Russo
Fonte normativa
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