Modelli Redditi 2025 e dichiarazione IRAP: invio entro fine ottobre
Ancora poche ore per trasmettere online i modelli Redditi Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali, Enti non commerciali e IRAP relativi all'anno d'imposta 2024 (art. 2, DPR 22 luglio 1998 n. 322)
Modelli Redditi 2025 e dichiarazione IRAP: invio entro fine ottobre
Ancora poche ore per trasmettere online i modelli Redditi Persone fisiche, Società di persone, Società di capitali, Enti non commerciali e IRAP relativi all'anno d'imposta 2024 (art. 2, DPR 22 luglio 1998 n. 322)
I contribuenti devono presentare i modelli "Redditi 2025", relativi al periodo d'imposta 2024, entro il 31 ottobre 2025. Entro lo stesso termine deve essere presentata, se dovuta, anche la dichiarazione IRAP.
Le dichiarazioni devono essere trasmesse esclusivamente in digitale, per via telematica o tramite i servizi online disponibili sul sito dell’Agenzia, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
I modelli dichiarativi sono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate insieme alle relative istruzioni, ai software di compilazione e controllo e alle specifiche tecniche di trasmissione. I modelli e istruzioni sono disponibili anche in lingua slovena e tedesca.
Sono obbligati alla presentazione del modello, le persone fisiche, ovvero i contribuenti che nell'anno d'imposta 2024 hanno conseguito, in via generale, redditi d’impresa, di lavoro autonomo, redditi diversi, redditi provenienti da plusvalenze o trust, fondiari, di capitale e di lavoro dipendente e assimilati. Devono, inoltre, presentare la dichiarazione gli obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.
I contribuenti che hanno conseguito redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione, tuttavia, possono presentare la dichiarazione anche tramite il modello 730.
In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:
- i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
- i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle;
- i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica);
- i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto;
- i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione, come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi, quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
- i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva;
- i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva.
Anche nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nell’anno precedente o da acconti versati nello stesso anno.
Le società e gli enti commerciali non residenti sono obbligati a utilizzare il modello “Redditi SC - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati” se nell’anno 2024 hanno prodotto in Italia, in via generale, redditi di impresa derivanti da attività esercitate mediante stabili organizzazioni, redditi fondiari, redditi di capitale, redditi diversi e redditi di partecipazione in società di persone e in società di capitali trasparenti.
In particolare, il modello deve essere presentato dai seguenti soggetti IRES:
- società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, comprese società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee e le società cooperative europee, residenti in Italia;
- enti commerciali, compresi i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, residenti in Italia;
- società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia.
Lo stesso modello deve essere, altresì, presentato per la dichiarazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dai seguenti soggetti:
- delle società di gestione del risparmio, dalle imprese di assicurazione, dalle banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali istitutori di fondi pensione aperti e interni;
- delle società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti
- delle imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione.
Il modello “Redditi ENC - Enti non commerciali ed equiparati” deve essere presentato dai seguenti soggetti IRES:
- enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti in Italia;
- ONLUS, ad eccezione delle società cooperative, comprese le cooperative sociali;
- società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia
- curatori di eredità giacenti se il chiamato all’eredità è soggetto all’IRES e se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.
Le società e gli enti non commerciali non residenti devono utilizzare il modello Redditi ENC se nell’anno 2024 hanno prodotto in Italia, in via generale, redditi di impresa derivanti da attività esercitate mediante stabili organizzazioni, redditi fondiari, redditi di capitale, redditi diversi, redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia e redditi di partecipazione in società di persone e in società di capitali trasparenti.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
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