Successioni e donazioni: sì all'esenzione per la donazione della nuda proprietà di quote
Chiarimenti in ordine ai requisiti per l'applicazione dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e sulle donazioni in caso di donazione della nuda proprietà della quota di maggioranza di una società (AdE - risposta 27 ottobre 2025 n. 271)
Successioni e donazioni: sì all'esenzione per la donazione della nuda proprietà di quote
Chiarimenti in ordine ai requisiti per l'applicazione dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e sulle donazioni in caso di donazione della nuda proprietà della quota di maggioranza di una società (AdE - risposta 27 ottobre 2025 n. 271)
L'art. 3, co. 4-ter del TUS, come modificato con il DLgs 18 settembre 2024, n. 139, disciplina i casi in cui il trasferimento a favore di discendenti e del coniuge di aziende o rami d’azienda, nonché di quote sociali e azioni dei soggetti indicati all'art. 73, co. 1, lett. a), DPR 22 dicembre 1986, n. 917, può beneficiare dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni.
Con particolare riferimento all'ipotesi in cui il trasferimento ha ad oggetto quote sociali e azioni, l’esenzione spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali sia acquisito il controllo, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1), c.c., ovvero sia integrato un controllo già esistente, a condizione che i beneficiari mantengano tale controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
In linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la donazione della nuda proprietà di una quota sociale pari al 95%, unitamente al trasferimento della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, tramite apposita convenzione nello stesso atto di donazione, integra il trasferimento del controllo della società in capo ai figli, in comunione tra loro, i quali lo eserciteranno concretamente tramite la nomina di un rappresentante comune, ai sensi dell'art. 2347 c.c..
Tanto premesso, l'Agenzia ritiene che l'operazione di trasferimento delle quote sociali descritta possa beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 3, co. 4-ter, del TUS, purché siano rispettate le condizioni di legge. A tal proposito, gli aventi causa devono rendere, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto.
Il mancato rispetto delle condizioni di legge comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
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