Lavoratori in esodo: indicazione sulla compilazione del flusso Uniemens
Fornite precisazioni sulla modalità di composizione del flusso Uniemens in presenza di lavoratori in esodo (INPS - messaggio 23 ottobre 2025 n. 3166)
Lavoratori in esodo: indicazione sulla compilazione del flusso Uniemens
Fornite precisazioni sulla modalità di composizione del flusso Uniemens in presenza di lavoratori in esodo (INPS - messaggio 23 ottobre 2025 n. 3166)
L'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della L 28 giugno 2012, n. 92, prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori prossimi al trattamento pensionistico.
Il datore di lavoro, nel caso di accesso alla predetta prestazione, si impegna a corrispondere all'INPS la provvista finanziaria necessaria per l'erogazione ai lavoratori destinatari dell'accordo di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l'accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
Per i periodi di erogazione della prestazione, infatti, a favore dei lavoratori in esodo, la norma prevede che venga versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura.
Ai fini della determinazione della misura della contribuzione correlata per i lavoratori in esodo, l'imponibile mensile da utilizzare quale base di calcolo viene individuato dal datore di lavoro esodante con i medesimi criteri utilizzati per la determinazione della contribuzione figurativa in caso di NASpI.
In particolare, la retribuzione media mensile, sulla quale deve essere commisurata la contribuzione correlata, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
La provvista finanziaria necessaria per la copertura della contribuzione figurativa correlata è calcolata sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza del lavoratore, tempo per tempo vigente.
Per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si deve tenere conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, la cui misura per l'anno 2025 è pari a 120.607,00 euro.
Tanto premesso, con riferimento ai lavoratori per i quali i datori di lavoro abbiano presentato domanda per la procedura di esodo di cui all'articolo 4 della L n. 92/2012, gli stessi nel flusso Uniemens all'interno dell'elemento <Qualifica1> devono valorizzare il valore "V", avente il significato di "Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012. Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015".
Inoltre, deve essere valorizzato l'elemento <Qualifica2>, mentre non deve essere valorizzato l'elemento <Qualifica3>. Nell'elemento <TipoLavoratore> deve essere indicato, in relazione al Fondo di previdenza a cui risulta iscritto il lavoratore esodato, uno dei codici esistenti.
Per ciascuno dei suddetti lavoratori, all'interno dell'elemento <Dati Retributivi>, deve essere valorizzato l'elemento <Imponibile>, indicando l'imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata e l'elemento <Contributo> in corrispondenza del quale deve essere indicato l'importo della contribuzione figurativa correlata da versare (pari all'aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente). I suddetti dati esposti nel flusso Uniemens sono riportati nel DM2013 virtuale ricostruito nella colonna "somma a debito" con il codice in uso "M161".
Per i lavoratori nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, al superamento del massimale, i datori di lavoro devono valorizzare l'elemento <RegimePost95> con il valore "Si", l'elemento <ImponibileEccMass> di <EccedenzaMassimale> indicando l'importo dell'imponibile e l'elemento <ContributoEccMass> con il valore "zero". La procedura riscostruisce nel DM2013 virtuale il codice "V980" con l'importo dell'imponibile indicato in <ImponibileEccMass> e il contributo pari a "zero", non essendo dovute le contribuzioni minori.
Sul conto individuale, per i lavoratori interessati, è garantita la copertura delle settimane senza la "monetizzazione" dell'imponibile riportato nell'elemento <ImponibileEccmass>.
di Francesca Esposito
Fonte normativa



