Bollo sull'istanza di cambio cognome presentata per il tramite degli uffici consolari
L'istanza di modifica del nome o del cognome è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine anche se presentata agli uffici diplomatici e consolari che fanno solo da tramite per veicolare la richiesta agli organi competenti a riceverla (AdE - risposta 22 ottobre 2025 n. 267)
Bollo sull'istanza di cambio cognome presentata per il tramite degli uffici consolari
L'istanza di modifica del nome o del cognome è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine anche se presentata agli uffici diplomatici e consolari che fanno solo da tramite per veicolare la richiesta agli organi competenti a riceverla (AdE - risposta 22 ottobre 2025 n. 267)
Nella fattispecie oggetto d'interpello l'Ente Istante rappresenta di essere competente a ricevere e decidere delle istanze di cambiamento del nome e/o del cognome presentate dai cittadini italiani e che i cittadini italiani residenti all'estero possono presentare istanza per il tramite del consolato o dell'Ambasciata di residenza competente. Posto che la presentazione dell'istanza di cambio nome e/o cognome è normalmente soggetta all'applicazione dell'imposta di bollo, l'Istante chiede di conoscere se, in applicazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, che prevedono che dal 1°gennaio 2025, gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari non siano soggetti all'imposta di bollo, anche le istanze di cambio nome e cognome e gli atti ad esse conseguenti (decreti di affissione e decreti definitivi di cambio nome e cognome) siano esenti dalla citata imposta di bollo.
L'Istante riferisce di un comportamento difforme da parte dei Consolati, in quanto dal mese di gennaio 2025 riceve da alcuni Consolati le istanze di cambio nome e cognome senza l'assolvimento dell'imposta di bollo, mentre le istanze ricevute da parte di altri Consolati recano l'assolvimento della stessa imposta e chiede, inoltre, di conoscere se, per il pagamento dell'imposta di bollo, anche i cittadini residenti all'estero possano avvalersi del servizio @e.bollo.
Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate fornisce il seguente parere. L'istanza di modifica del nome o del cognome, rientrando tra quelle tendenti a ottenere un provvedimento amministrativo, è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, fin dall'origine (articolo 3 della Tariffa allegata al d.P.R. n, 642 del 1972), anche se presentata agli uffici diplomatici e consolari che fanno solo da tramite per veicolare la richiesta agli organi competenti a riceverla, al fine dell'emanazione del provvedimento e degli atti conseguenti che, a loro volta, saranno anch'essi assoggettati all'imposta di bollo (articolo 4 della predetta Tariffa).
Una interpretazione differente, inoltre, determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani (residenti in Italia) che devono necessariamente presentare la medesima richiesta alla Prefettura e non per il tramite del consolato o dell'Ambasciata di residenza competente.
Al riguardo si ribadisce che, nel caso in cui il cambiamento di nomi e cognomi sia richiesto perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine naturale, alla relativa istanza non si applica l'imposta di bollo (articolo 93 del d.P.R. n. 396 del 2000).
L'esenzione appena richiamata non può applicarsi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma sopra citata ciò in quanto, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, le norme agevolative fiscali rientrano tra quelle di carattere eccezionale che richiedono un'esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione e non ammettono interpretazione analogica o estensiva, con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa (Corte di Cassazione, sentenza 7 febbraio 2013, n. 2925).
Infine, con riferimento alla richiesta da parte dell'Istante di conoscere se, per il pagamento dell'imposta di bollo, anche i cittadini residenti all'estero possano avvalersi del servizio @e.bollo, si osserva che sul sito internet agenziaentrate.gov.it si trova una sezione dove sono indicate le modalità di pagamento delle imposte dall'estero ed è specificato che i contribuenti non residenti in Italia e non titolari di conti correnti presso banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate, possono eseguire dall'estero il versamento delle imposte dovute mediante bonifico in euro in favore del bilancio dello Stato oppure dei conti di tesoreria (per le imposte regionali e comunali), secondo le indicazioni riportate nella sezione.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa