mercoledì, 22 ottobre 2025 | 12:32

CNDCEC: approvato il nuovo regolamento per la concessione del patrocinio e del contributo

Criteri e modalità per la concessione del patrocinio e dell'eventuale contributo economico da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, agli Ordini territoriali e ai soggetti terzi, pubblici o privati, per la promozione di tematiche di interesse per la categoria (CNDCEC – nota 21 ottobre 2025 n. 147, regolamento 16 ottobre 2025)

CNDCEC: approvato il nuovo regolamento per la concessione del patrocinio e del contributo

Criteri e modalità per la concessione del patrocinio e dell'eventuale contributo economico da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, agli Ordini territoriali e ai soggetti terzi, pubblici o privati, per la promozione di tematiche di interesse per la categoria (CNDCEC – nota 21 ottobre 2025 n. 147, regolamento 16 ottobre 2025)

Il patrocinio costituisce un atto di riconoscimento istituzionale attraverso il quale il CNDCEC sostiene e valorizza iniziative connesse all'esercizio della professione di comprovato interesse professionale, culturale, scientifico, sociale promosse dagli Ordini territoriali o da soggetti terzi pubblici o privati.

Il patrocinio può essere concesso anche per iniziative di carattere sportivo promosse dagli Ordini territoriali, dalle loro associazioni o da associazioni composte da professionisti iscritti agli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

La concessione del patrocinio autorizza all'utilizzo del logo del CNDCEC. Al patrocinio può essere associato un contributo economico come forma di sostegno finanziario all'iniziativa nei limiti e con le modalità di seguito stabilite.

Requisiti

Per la concessione del patrocinio il CNDCEC tiene conto dei seguenti elementi:

a) la rilevanza professionale, culturale, scientifica e sociale dell'iniziativa;

b) la coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali e con i valori della professione;

c) l'interesse nazionale dell'iniziativa, anche qualora presenti carattere territoriale;

d) la garanzia da parte del soggetto richiedente che l'iniziativa venga realizzata nel pieno rispetto dell'immagine e del decoro della Categoria e del CNDCEC;

e) che il soggetto richiedente non abbia assunto comportamenti lesivi della dignità e del decoro della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e del CNDCEC;

f) l'apertura dell'evento a tutti i professionisti iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, indipendentemente dall'Ordine territoriale di appartenenza;

g) l'inclusione dell'iniziativa tra gli eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale nel caso in cui il patrocinio è richiesto da un Ordine territoriale per un evento formativo;

h) la mancata sovrapposizione temporale dell'iniziativa con altri eventi di carattere nazionale promossi dal CNDCEC.

Organizzazione

Il Consiglio Nazionale concede il patrocinio agli eventi, quali convegni, seminari o giornate di studio, organizzati:

a) dagli Ordini territoriali, anche in associazione tra loro o di intesa con associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale e con istituzioni culturali ed economiche;

b) da soggetti terzi, pubblici e privati, quali Università, associazioni di categoria nazionali di massima rappresentanza (industriali, commercianti, banche, assicurazioni), associazioni sindacali dei lavoratori di massima rappresentanza, associazioni o enti per la promozione di tematiche di interesse per la categoria.

Logo

I soggetti richiedenti il patrocinio sono autorizzati ad utilizzare il logo del CNDCEC e a fare menzione del patrocinio solo dopo aver ricevuto l'approvazione ufficiale da parte del CNDCEC. L'uso del logo è consentito esclusivamente in relazione alla specifica iniziativa patrocinata.

Delibera

Il patrocinio è concesso con apposita delibera del Consiglio Nazionale a condizione che:

a) ricorrano i requisiti richiesti dal presente Regolamento;

b) il programma preveda i saluti istituzionali del Presidente, il quale potrà delegare in sua sostituzione il Vicepresidente o altro Consigliere nazionale;

c) il programma preveda eventualmente la partecipazione in qualità di relatore del Consigliere nazionale avente delega nella materia oggetto dell'evento, ovvero del Consigliere nazionale eletto in rappresentanza del territorio in cui si svolge l'evento.

I soggetti interessati ad ottenere il patrocinio devono presentare, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'evento, apposita istanza al CNDCEC. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o, nel caso dei dipartimenti universitari o di altri soggetti dotati di autonomia organizzativa, dal Direttore o da altro soggetto istituzionalmente competente a rappresentarli. L'istanza, corredata dal programma dettagliato dell'evento, deve indicare la data ed il luogo di svolgimento dello stesso, nonchè contenere ogni altra notizia utile ai fini dell'istruttoria.

Contributo

Subordinatamente alla concessione del patrocinio, il CNDCEC può riconoscere anche un contributo alle spese di organizzazione, a condizione che:

a) l'erogazione del contributo sia stata espressamente richiesta contestualmente alla domanda di patrocinio;

b) l'Ordine territoriale richiedente sia in regola con il pagamento dei contributi (art. 29, co. 1 lett. h), Dlgs 28 giugno 2005 n. 139) relativi all'annualità precedente, ovvero il Consiglio Nazionale abbia concesso la rateizzazione dei pagamenti;

c) le spese sostenute per l'organizzazione dell'evento risultino eccedenti rispetto alle entrate complessive connesse all'evento, comprese le eventuali quote di iscrizione.

Il contributo è riconosciuto di norma nella misura massima di euro 1.000 e per non più di un evento per ogni Ordine o soggetto richiedente, per ciascun anno.

Qualora, l'evento preveda la partecipazione di illustri relatori ovvero preveda un'ampia partecipazione dei componenti del Consiglio Nazionale in qualità di relatori, il CNDCEC può valutare discrezionalmente l'erogazione di un contributo maggiore, fino ad un massimo di euro 10.000.

Ai fini dell'erogazione del contributo, entro il temine perentorio di 2 mesi dallo svolgimento dell'evento deve essere presentato al Consiglio Nazionale il rendiconto analitico e completo delle entrate e delle spese, i giustificativi delle spese sostenute e una relazione riassuntiva dei lavori. La mancata presentazione della documentazione necessaria nei termini indicati comporta la decadenza dal diritto all'erogazione del contributo. L'importo del contributo da erogare è determinato in relazione all'eccedenza delle spese sostenute per l'organizzazione dell'evento rispetto alle relative entrate, comprese le eventuali quote di iscrizione.

Qualora un Ordine territoriale abbia già beneficiato, in un determinato anno, del contributo sopra previsto, il medesimo contributo non può essere richiesto dalla relativa Fondazione/Associazione. Parimenti, qualora il contributo sia stato concesso alla Fondazione/Associazione, l'Ordine territoriale di riferimento non può beneficiarne nello stesso anno.

Modifiche

Nel caso in cui il soggetto richiedente apporti modifiche ai contenuti, al programma o alla data dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione al CNDCEC che si riserva di riesaminare l'istanza.

Qualora le richieste pervengano entro i trenta giorni precedenti lo svolgimento dell'evento, ma la prima seduta utile di Consiglio Nazionale sia fissata in una data che non consenta di comunicare la decisione assunta con congruo preavviso rispetto alla data di svolgimento dell'evento, il Presidente adotta il provvedimento di concessione/diniego del patrocinio e contributo salva successiva ratifica da parte del Consiglio Nazionale.

Revoca

Il CNDCEC si riserva di revocare la concessione del patrocinio qualora siano accertate inosservanze delle disposizioni del presente Regolamento o delle condizioni contenute nel provvedimento di concessione e di tutelare la propria immagine nelle sedi di competenza. La revoca del patrocinio comporta la perdita di ogni beneficio economico eventualmente deliberato a favore del soggetto beneficiario.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa