mercoledì, 22 ottobre 2025 | 11:42

Trattamento fiscale dei premi di concorso di progettazione in due gradi

Forniti chiarimenti sul corretto inquadramento fiscale dei premi corrisposti a conclusione di un concorso di progettazione in due gradi, indetto ai sensi del Codice dei contratti pubblici, con specifico riferimento al caso di un professionista non titolare di partita IVA e residente all’estero (AdE - Risposta 21 ottobre 2025, n. 266)

Trattamento fiscale dei premi di concorso di progettazione in due gradi

Forniti chiarimenti sul corretto inquadramento fiscale dei premi corrisposti a conclusione di un concorso di progettazione in due gradi, indetto ai sensi del Codice dei contratti pubblici, con specifico riferimento al caso di un professionista non titolare di partita IVA e residente all’estero (AdE - Risposta 21 ottobre 2025, n. 266)

L’interpello trae origine da un quesito presentato da un Ministero che, nell’ambito di un concorso di progettazione in due gradi per la realizzazione di nuove scuole finanziate dal PNRR, doveva corrispondere un premio a un partecipante non titolare di partita IVA, architetto iscritto all’albo e domiciliato all’estero, che dichiarava di non esercitare abitualmente attività professionale autonoma. L’amministrazione chiedeva se tale premio dovesse essere trattato come reddito da lavoro autonomo o come prestazione occasionale, e se fosse soggetto a IVA, ritenute e contributi previdenziali.

L’Agenzia ha preliminarmente ricordato che, in via generale, l’iscrizione a un albo professionale comporta la presunzione di abitualità nell’esercizio dell’attività, poiché tale iscrizione è indice della volontà di svolgere la professione in modo organizzato e ripetuto. Tuttavia, nel caso specifico, ha ritenuto che l’attività svolta nell’ambito del concorso non presentasse i caratteri di sistematicità e continuità tipici dell’attività abituale. Pertanto, il compenso percepito può essere considerato reddito derivante da prestazione occasionale e, di conseguenza, escluso dal campo di applicazione dell’IVA per mancanza del presupposto soggettivo. Il professionista, dunque, non deve emettere fattura, ma può rilasciare una notula per prestazione occasionale.

Poiché il soggetto è residente all’estero, l’Agenzia ha precisato che il premio costituisce reddito di lavoro autonomo prodotto in Italia, ai sensi dell’art. 23, co. 1, lett. d), del TUIR, e deve essere assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta del 30%, come previsto dall’art. 25, co. 2, DPR n. 600/1973 per i compensi corrisposti a non residenti. L’eventuale applicazione di una Convenzione contro le doppie imposizioni va verificata in concreto, ma l’Italia conserva la potestà impositiva qualora la prestazione sia stata resa nel periodo in cui il soggetto era residente nel territorio nazionale.

Infine, la risposta chiarisce che non rientra nelle competenze dell’Agenzia pronunciarsi in merito all’obbligo contributivo nei confronti della cassa professionale, trattandosi di materia previdenziale. La soluzione fornita si basa sugli elementi rappresentati nell’interpello e non preclude eventuali verifiche successive dell’Amministrazione finanziaria sulla reale natura e abitualità dell’attività svolta.

di Anna Russo

Fonte normativa