martedì, 21 ottobre 2025 | 17:30

Bradisismo Campi Flegrei: sospensione dei termini contributivi

L'Istituto fornisce le indicazioni sulla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel periodo compreso tra il 13 marzo 2025 e il 31 agosto 2025, prevista in favore dei soggetti colpiti dagli eventi del bradisismo verificatisi nell'area dei Campi Flegrei (INPS - circolare 20 ottobre 2025 n. 138)

Bradisismo Campi Flegrei: sospensione dei termini contributivi

L'Istituto fornisce le indicazioni sulla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel periodo compreso tra il 13 marzo 2025 e il 31 agosto 2025, prevista in favore dei soggetti colpiti dagli eventi del bradisismo verificatisi nell'area dei Campi Flegrei (INPS - circolare 20 ottobre 2025 n. 138)

In seguito agli eventi sismici che si sono verificati il 13 e il 15 marzo 2025 nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Bagnoli (in provincia di Napoli) è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo compreso tra il 13 marzo 2025 e il 31 agosto 2025 in favore dei soggetti ubicati nell'area dei Campi Flegrei (art. 11, DL 7 maggio 2025, n. 65 conv. in L 4 luglio 2025, n. 101).

Soggetti interessati

La sospensione riguarda, in particolare, i soggetti che alla data del 13 marzo 2025 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa, dichiarata alla competente CCIAA, in immobili:

a) danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici;

b) danneggiati per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici e, all'esito delle verifiche svolte, sia stato disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

Gli effettivi beneficiari verranno individuati con decreto del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare.

In proposito, si precisa che sono destinatari della sospensione i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

- i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);

- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);

- i committenti e i liberi professionisti obbligati all'iscrizione alla Gestione separata.

La sospensione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte negli immobili danneggiati.

I datori di lavoro privati con dipendenti e i committenti possono usufruire della sospensione soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate negli immobili suindicati. Nelle eventuali situazioni di datori di lavoro autorizzati all'accentramento degli adempimenti contributivi la sospensione si applica esclusivamente ai contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nei medesimi immobili.

Adempimenti e versamenti sospesi

La sospensione riguarda i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo compreso tra il 13 marzo 2025 e il 31 agosto 2025.

Per espressa previsione normativa, sono esclusi dalla sospensione gli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione di assunzione, variazione e cessazione del rapporto di lavoro.

Sono compresi nella sospensione, anche:

- i versamenti, in scadenza sempre nel medesimo periodo, relativi alle note di rettifica scadute, ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall'Istituto e agli atti di accertamento da vigilanza documentale;

- il versamento della prima rata in caso di domanda di rateazione per la quale il relativo pagamento ricade nel predetto periodo di sospensione;

- gli adempimenti e i versamenti relativi alla quota contributiva a carico del lavoratore;

- il versamento delle quote di trattamento di fine rapporto (TFR) al Fondo di tesoreria;

- non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria oggetto di sospensione già versati.

Modalità di fruizione della sospensione

Le modalità di accesso alla sospensione sono diverse a seconda della categoria di appartenenza.

Gli Artigiani e Commercianti possono chiedere la sospensione attraverso il Cassetto Previdenziale del Contribuente. Dopo aver inserito il proprio codice fiscale e avere selezionato la specifica posizione previdenziale, è possibile abilitare nella sezione "Contatti", la funzionalità "Nuova richiesta" da inviare alla Struttura territorialmente competente dell'INPS, avendo cura di inserire nell'oggetto "Contribuzione ordinaria fissi/oltre il minimale" e nelle note "Sospensione Campi Flegrei 2025".

I Committenti che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure similari devono riportare, nell'elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore "41", avente il nuovo significato di "Sospensione contributiva evento Campi Flegrei di cui al Decreto-Legge n. 65/2025.

I committenti che abbiano già provveduto all'invio del flusso Uniemens relativo ai mesi di competenza, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione devono provvedere entro il 30 novembre 2025 alla relativa modifica dei flussi telematici inviando una nuova denuncia senza effettuare l'eliminazione.

I Professionisti iscritti alla Gestione separata possono chiedere la sospensione tramite la sezione "Comunicazione bidirezionale" del "Cassetto previdenziale per liberi professionisti", indicando nel campo "Titolo" l'oggetto "Sospensione Campi Flegrei 2025".

I Datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica devono sospendere l'invio delle denunce Uniemens/ListaPosPA relativi alle competenze dei mesi da febbraio 2025 a luglio 2025.

Alla ripresa degli invii, le denunce dei citati mesi devono essere compilate valorizzando, tra gli altri, anche i campi relativi agli imponibili e ai contributi con i relativi importi; i contributi dovuti e sospesi devono essere riportati nei rispettivi elementi <ContributoSospesoCalam> di <GestPensionistica> o <ContributoSospesoPrev> di <GestPrevidenziale> o <ContributoSospesoCred> di <GestCredito> o <ContributoSospesoENPDEP> di <ENPDEP> in base alle gestioni di iscrizione del lavoratore.

Deve essere altresì compilato l'elemento <DataFineBeneficioCalamita> con la data "31 agosto 2025".

Al momento del versamento della contribuzione sospesa deve, invece, essere compilato, nella denuncia del mese entro i cui termini viene effettuata la restituzione (ad esempio, contributi restituiti entro il 10 dicembre 2025: denuncia del mese di novembre 2025), l'elemento <AltriImportiDovuti_Z2>, avendo cura di indicare nel campo <AnnoMese> quello relativo al periodo del contributo sospeso, nel campo <Gestione> il codice della Gestione a cui detti contributi si riferiscono, nel campo <TipologiaDovuto> il codice "33", avente il significato di "Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi", nel campo <ImportoDovuto> il contributo restituito, in quello <Tipo Operazione> il valore "D" "Dichiarazione" e in <TipoEvento> "001", avente il significato di "Eventi Calamitosi".

I Datori di lavoro iscritti alla Gestione contributiva agricola (GCA) devono inoltrare l'apposita istanza disponibile nel "Cassetto previdenziale del contribuente", nella sezione "Domande Telematiche" (Istanza di sospensione).

E' sospeso l'obbligo di trasmissione dei flussi Uniemens/PosAgri con competenza dal mese di febbraio 2025 fino al mese di luglio 2025.

I Lavoratori autonomi agricoli devono trasmettere l'apposita istanza telematica disponibile nel "Cassetto previdenziale del contribuente", nella sezione "Domande Telematiche" (Istanza di sospensione).

II Datore di lavoro domestico può chiedere la sospensione tramite la sezione dedicata presente sul sito istituzionale dell'INPS al seguente percorso: "Cassetto previdenziale (Datori di lavoro domestico)" > "Comunicazioni" > "Invia Comunicazione" > "Crea Nuova Comunicazione", selezionando il rapporto di lavoro e indicando nel campo oggetto richiesta "Sospensione per calamità naturali".

I Datori di lavoro (diversi dai precedenti) devono presentare specifica richiesta tramite il sito istituzionale dell'INPS, al seguente percorso: "Cassetto previdenziale (Sezione Aziende con dipendenti)" > "Comunicazioni" > "Invia Comunicazione" > "Crea Nuova Comunicazione" > "Posizione aziendale" > "Oggetto: "Inquadramento", indicando nelle note oggetto "Eventi sismici del 13-15 marzo 2025 - Campi Flegrei", chiedendo l'attribuzione del codice di autorizzazione "1U".

I datori di lavoro che hanno già presentato le denunce, previa verifica della concessione del codice di autorizzazione, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig) per l'esposizione del codice di sospensione nel periodo di riferimento che va dal mese di febbraio 2025 al mese di luglio 2025.

Versamento contributi sospesi

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sospesi devono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025.

Entro la medesima data del 10 dicembre 2025 devono essere effettuati in unica soluzione i versamenti sospesi relativi alle note di rettifica e alle rate dei piani di ammortamento.

Le modalità di versamento dei contributi sospesi sono diverse a seconda della categoria di appartenenza.

Gli Artigiani e Commercianti versano i contributi sospesi utilizzando i modelli di pagamento originariamente predisposti e messi a disposizione nella sezione "Posizione assicurativa" > "Dati del modello F24" del "Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti" presente sul sito istituzionale dell'INPS.

I Committenti versano i contributi sospesi compilando per ogni periodo mensile interessato alla sospensione la "Sezione INPS" del modello "F24" con la causale CXX/C10.

I Professionisti iscritti alla Gestione separata versano i contributi sospesi compilando per ogni periodo annuale interessato alla sospensione la "Sezione INPS" del modello "F24" con la causale PXX/P10.

I Datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica versano i contributi sospesi utilizzando il modello "F24", avendo cura di indicare nel medesimo il mese in cui viene effettuata la denuncia; la causale da utilizzare deve essere "PX33" (laddove la "X" deve assumere il valore corrispondente alla Gestione di riferimento).

I Datori di lavoro iscritti alla Gestione contributiva agricola (GCA) versano i contributi sospesi utilizzando le medesime causali del versamento ordinario e l'apposita codeline disponibile nel "Cassetto previdenziale del contribuente" alla voce "Dati complementari" > "Stampa lettera F24".

I Lavoratori autonomi agricoli versano i contributi sospesi utilizzando le medesime causali del versamento ordinario e l'apposita codeline disponibile nel "Cassetto previdenziale del contribuente".

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS - circolare 20 ottobre 2025 n. 138