Decreto flussi 2026-2025: indicazioni operative
La precompilazione dei moduli di domanda è consentita a partire dalle ore 9:00 del 23 ottobre p.v. e fino alle ore 20:00 del 7 dicembre (MI - circolare 16 ottobre 2025 n. 8047)
Decreto flussi 2026-2025: indicazioni operative
La precompilazione dei moduli di domanda è consentita a partire dalle ore 9:00 del 23 ottobre p.v. e fino alle ore 20:00 del 7 dicembre (MI - circolare 16 ottobre 2025 n. 8047)
Anche per il triennio 2026-2028 è stata introdotta, in tema di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri, una disciplina in deroga, accorpando in un unico atto la programmazione del triennio e la determinazione annuale delle quote.
Il DPCM introduce, ai fini della programmazione, criteri comuni per la definizione dei flussi di ingresso nonché criteri specifici per i flussi di ingresso nell’ambito delle quote e al di fuori delle quote.
Gli articoli 5, 6 e 7 del DPCM definiscono gli ingressi complessivi di lavoratori cittadini di Paesi Terzi nell’ambito delle quote e il dettaglio per tipologia di ingresso:
| 2026 | 2027 | 2028 |
LAVORO SUBORDINATO | 76.200 | 76.200 | 76.200 |
LAVORO AUTONOMO | 650 | 650 | 650 |
LAVORO STAGIONALE | 88.000 | 89.000 | 90.000 |
TOTALE | 164.850 | 165.850 | 166.850 |
Datori di lavoro e codici ATECO
Le istanze di nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non stagionale) possono essere presentate per le attività economiche (identificate con codice ATECO) che rientrano nei settori previsti dal D.P.C.M., fatto salvo quanto contemplato per il settore dell’assistenza familiare. I predetti settori produttivi e i relativi codici ATECO devono essere indicati nella domanda nell’ambito della sezione dedicata al contratto.
Per tutti i settori è ammessa la trasmissione dell’istanza di nulla osta al lavoro anche da parte delle Agenzie di somministrazione.
Verifica preventiva di indisponibilità di lavoratori in Italia presso il Centro per l’Impiego
Per tutti gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale, compresi quelli per assistenza familiare, deve essere effettuata, da parte del datore di lavoro, la preventiva verifica presso il centro per l’impiego competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale. Tale verifica va effettuata attraverso l’invio di una richiesta di personale al Centro per l’Impiego competente, attraverso l’apposito modulo predisposto dal Ministero del Lavoro che va allegata nella sezione di upload della domanda (Dichiarazione verifica centro per l'impiego).
Tale verifica si intende esperita con esito negativo se il medesimo centro non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all’assunzione di lavoratori stranieri residenti all’estero. Detti giorni si intendono di calendario, comprensivi quindi delle domeniche, delle festività e dei riposi infrasettimanali.
Nel caso in cui un lavoratore sia stato inviato per un colloquio, il datore di lavoro si impegna a comunicare al Centro per l'impiego l'esito della selezione e a comunicare tempestivamente ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta. In particolare, il datore di lavoro si impegna a comunicare la mancata presentazione, senza giustificato motivo, del lavoratore inviato dal Centro per l'impiego, decorsi 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale ovvero la non idoneità accertata ad esito dell'attività di selezione, distinguendo in particolare il caso in cui l'inidoneità sia conseguente al rifiuto da parte del lavoratore della proposta contrattuale.
Il verificarsi delle suddette circostanze deve risultare da un'autocertificazione che il datore di lavoro deve allegare alla domanda di nulla osta al lavoro (unitamente al precedente allegato, nell'ambito del medesimo campo di upload soprariportato).
Per tutti i settori è necessario acquisire l'asseverazione, ovvero il documento attraverso il quale i professionisti o le organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri. L'asseverazione è necessaria anche per il settore dell'assistenza familiare.
L'asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni datoriali firmatarie del Protocollo d'Intesa.
Per tutti i comparti lavorativi diversi dall'assistenza familiare, il reddito imponibile in caso di persona fisica/Impresa Individuale o il fatturato, in caso di enti e società, non può essere inferiore a € 30.000,00 annui.
In merito agli ingressi di lavoratori subordinati per il settore dell'assistenza familiare si ricorda che l'istanza di nulla osta al lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero determinato, con orario a tempo pieno o a tempo parziale, deve indicare la retribuzione prevista dal CCNL di settore (lavoro domestico) e, comunque, non deve essere inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale (7002,97 euro annuali per il 2025).
Con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro, "il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l'assegno di invalidità)".
Conducenti (Settore servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio)
Per i conducenti del settore servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio, l'istanza di nulla osta per lavoro subordinato può essere presentata in favore di cittadini dei Paesi previsti. È necessario, a tal fine, il possesso di patenti di guida equipollenti alla categoria richiesta e convertibili in Italia sulla base dei vigenti accordi di reciprocità.
Nel caso di impresa agricola, la capacità economica può essere valutata prendendo in considerazione anche indicatori ulteriori rispetto al fatturato, quali quelli ricavabili dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.
Diritto di precedenza lavoratori stagionali già impiegati in Italia
I lavoratori stagionali già ammessi a lavorare in Italia almeno una volta nei 5 anni precedenti maturano comunque un diritto di precedenza per il rientro in Italia per ragioni di lavoro stagionale, presso lo stesso o altro datore di lavoro, ove abbiano rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e siano rientrati nello stato di provenienza alla scadenza del medesimo, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Modalità di presentazione della domanda
E' irricevibile la domanda del datore di lavoro che nel precedente triennio non ha sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno richiesto. È, altresì, irricevibile la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per specifici reati o emessa sentenza di condanna non definitiva per il predetto reato.
I datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di 3 richieste di nulla osta di lavoro subordinato per ciascuna delle annualità 2026-2028. Tale limite non si applica alle richieste presentate dalle Organizzazioni datoriali di categoria, dai soggetti abilitati e autorizzati e dalle Agenzie di somministrazione di lavoro regolarmente iscritte all'Albo informatico delle Agenzie per il Lavoro (APL). Tali previsioni si applicano anche alle richieste di nulla osta al lavoro stagionale.
Ai fini della presentazione della domanda è necessario disporre di un indirizzo PEC registrato nelle seguenti banche dati:
- INI-PEC (per le persone giuridiche tenute a iscriversi nel Registro delle Imprese);
- INAD (per le persone giuridiche non tenute alla già menzionata iscrizione e per le persone fisiche).
La registrazione della PEC nelle citate banche dati risulta fondamentale non solo nella fase di precompilazione, ma anche per il successivo iter procedimentale, in quanto l'indirizzo PEC deve intendersi quale domicilio eletto dal richiedente per tutte le comunicazioni che allo stesso pervengono da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI), tramite il sistema informatico in uso.
I datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro nonché i soggetti abilitati e autorizzati che intendono presentare domande nei click days procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul Portale ALI, (https://portaleservizi.dlci.intemo.it/AliSportello/alL/home.htm).
La precompilazione dei moduli di domanda è consentita a partire dalle ore 9:00 del 23 ottobre 2025 e fino alle ore 20:00 del 7 dicembre 2025. Il sistema è disponibile h 24, tutti i giorni della settimana, sabato, domenica e 1° novembre compresi.
I modelli di domanda da utilizzare sono i seguenti:
- C-Stag agricolo - Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
- C-Stag turistico - Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
- B2020 - Nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel D.P.C.M. Flussi;
- A-bis in quota - Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare.
Le domande precompilate, che si trovano nello stato "da inviare", possono essere trasmesse, in via definitiva, esclusivamente con modalità telematiche, a decorrere dalle ore 9:00:
- del 12 gennaio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale relativamente al settore agricolo (modello C-stag agricolo);
- del 9 febbraio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale relativamente al settore turistico (modello C-stag turistico);
- del 16 febbraio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale (modello B2020);
- del 18 febbraio 2026 per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale relativamente al settore dell'assistenza familiare (modello A-bis).
Tutte le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2026, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote.
Nella fase di precompilazione e di inoltro delle domande, al fine di fornire adeguato supporto tecnico, viene offerta assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, fruibile nelle giornate ed orari riportati nella sezione avvisi del Portale servizi ALI e raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link "Scrivi all'Help Desk", rinvenibile sia in home page del portale ALI che in calce ad ogni pagina dei moduli di domanda.
di Francesca Esposito
Fonte normativa
Rassegna stampa
- IqNotizie - Flussi 2026-2028: le nuove quote in Gazzetta Ufficiale, di Francesca Esposito, del 16 ottobre 2025