venerdì, 17 ottobre 2025 | 16:23

Rischio esposizione all'amianto: comunicazione preventiva all'ASL

Nelle more della definizione dei criteri e delle modalità di riparto delle competenze tra ASL e INL in materia di sorveglianza sulle attività a rischio di esposizione all'amianto dei lavoratori, l'autorizzazione preventiva all'inizio dei lavori deve essere richiesta esclusivamente all'ASL (INL - Nota 03 settembre 2025, n. 7269)

Rischio esposizione all'amianto: comunicazione preventiva all'ASL

Nelle more della definizione dei criteri e delle modalità di riparto delle competenze tra ASL e INL in materia di sorveglianza sulle attività a rischio di esposizione all'amianto dei lavoratori, l'autorizzazione preventiva all'inizio dei lavori deve essere richiesta esclusivamente all'ASL (INL - Nota 03 settembre 2025, n. 7269)

Le attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate sono soggette alla preventiva comunicazione all'organo di vigilanza competente per territorio.

La Legge 17 dicembre 2021 n. 215 ha esteso la competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro a tutti i settori produttivi, attribuendo allo stesso la funzione di organo di vigilanza.

Pertanto, il ruolo di organo di vigilanza sulle attività lavorative a rischio di esposizione all'amianto è attualmente attribuito sia all'ASL che all'INL.

Al fine di stabilire regole condivise per il coordinamento tra Regioni/ASL e INL nell'attività ispettiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro è stato costituito un tavolo tecnico che dovrà individuare i criteri e le modalità di ripartizione delle competenze rispetto alle attività che prevedono un parere/autorizzazione da parte dell'organo di vigilanza.

Al riguardo, con riferimento alla comunicazione preventiva obbligatoria per i lavori a rischio di esposizione all'amianto dei lavoratori, l'INL precisa che nelle more di adozione delle regole di ripartizione delle competenze tra ASL e Ispettorato, la comunicazione deve essere inoltrata esclusivamente all'ASL.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INL - Nota 03 settembre 2025, n. 7269