Credito d’imposta per le imprese turistiche: nuove regole su utilizzo e cessione
Aggiornate le modalità di fruizione e cessione del credito d’imposta previsto dal DL n. 152/2021. Le modifiche semplificano l’utilizzo dell’agevolazione e chiariscono i limiti alle cessioni successive (MT - Decreto 11 settembre 2025, n. 236934)
Credito d’imposta per le imprese turistiche: nuove regole su utilizzo e cessione
Aggiornate le modalità di fruizione e cessione del credito d’imposta previsto dal DL n. 152/2021. Le modifiche semplificano l’utilizzo dell’agevolazione e chiariscono i limiti alle cessioni successive (MT - Decreto 11 settembre 2025, n. 236934)
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Il decreto 11 settembre 2025, n. 236934 del Ministero del Turismo introduce importanti modifiche operative al credito d’imposta destinato alle imprese turistiche, disciplinato dall’art. 1, co. 1, DL 6 novembre 2021, n. 152.
Viene eliminato il termine del 31 dicembre 2025 per la fruizione del credito d’imposta. Ciò significa che i beneficiari potranno utilizzare il credito anche oltre tale data, purché a partire dall’anno successivo al completamento degli interventi agevolati. La misura semplifica quindi la gestione del bonus, evitando vincoli temporali rigidi e consentendo una programmazione più flessibile (articolo 1).
Il credito d’imposta potrà essere ceduto una sola volta per intero, ma sono consentite due ulteriori cessioni esclusivamente a favore di soggetti qualificati: banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e imprese di assicurazione autorizzate in Italia. Resta ferma l’applicazione dell’art. 122-bis, co. 4, DL 19 maggio 2020, n. 34, che disciplina i controlli e la responsabilità solidale in caso di cessioni irregolari. Questa modifica mira a rafforzare la tracciabilità delle operazioni e la tutela del sistema finanziario, allineandosi alle regole più stringenti introdotte in materia di crediti fiscali (articolo 2).
Le nuove disposizioni si applicano agli interventi realizzati a partire dall’entrata in vigore del DL n. 152/2021. Per tutti gli altri aspetti non modificati, restano valide le previsioni del decreto-legge originario e degli avvisi pubblici del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021 e dell’8 aprile 2022 (articolo 3).
di Anna Russo
Fonte normativa