Concordato preventivo biennale: esonero visto di conformità per i crediti IVA
Per un soggetto che aderisce al concordato preventivo biennale (CPB) il beneficio dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA infrannuali per un importo non superiore a 70.000 euro annui riguarda i crediti maturati nel biennio successivo all'anno di adesione (AdE - Faq 15 ottobre 2025)
Concordato preventivo biennale: esonero visto di conformità per i crediti IVA
Per un soggetto che aderisce al concordato preventivo biennale (CPB) il beneficio dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA infrannuali per un importo non superiore a 70.000 euro annui riguarda i crediti maturati nel biennio successivo all'anno di adesione (AdE - Faq 15 ottobre 2025)
Il decreto CPB dispone che per i periodi d'imposta oggetto del concordato preventivo biennale, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'IVA (art. 19, co. 3, Dlgs n. 13 del 2024, art. 9-bis, co. 11, decreto-legge n. 50 del 2017):
a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative (art. 30, legge 23 dicembre 1994, n. 724, secondo periodo co. 36-decies , art. 2, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148);
d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (art. 39, co.1, lettera d), secondo periodo, dpr 29 settembre 1973, n. 600, e art. 54, co. 2, secondo periodo, dpr 26 ottobre 1972, n. 633);
e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (art. 43, co. 1, dpr 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo e, art. 57, co. 1, dpr 26 ottobre 1972, n. 633);
f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38, dpr 29 settembre 1973 n. 600), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Il beneficio dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA infrannuali, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, e dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA infrannuali, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, riguarda i crediti maturati nel biennio successivo all'anno di adesione (ad esempio, se il contribuente ha aderito nel 2024 al CPB 2024-2025, egli potrà usufruire del beneficio per il biennio 2025-2026).
di Daniela Nannola
Fonte Normativa
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