Flussi 2026-2028: le nuove quote in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato, nella GU n. 240 del 15 ottobre 2025 il DPCM recante la programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028 (DPCM 2 ottobre 2025)
Flussi 2026-2028: le nuove quote in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato, nella GU n. 240 del 15 ottobre 2025 il DPCM recante la programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028 (DPCM 2 ottobre 2025)
La determinazione dei flussi di ingresso di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato nel triennio 2026-2028 per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sia nell'ambito delle quote sia al di fuori di esse, avviene in base ai seguenti criteri:
- correlazione tra l'entità dei flussi di ingresso e il fabbisogno del mercato del lavoro rilevato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base a una programmazione, in logica incrementale nel triennio, coerente con la capacità di accoglienza e di inserimento dei lavoratori stranieri nelle comunità locali;
- estensione dei settori economici considerati nella programmazione dei flussi di ingresso individuati sulla base dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro. I settori indicati ricomprendono divisioni e gruppi di attività secondo la classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2025;
- potenziamento degli strumenti di formazione nei Paesi di origine dei lavoratori stranieri per promuovere il loro ingresso, allo scopo di agevolarne l'integrazione e di incrementarne la professionalità;
- incentivazione di modalità di collaborazione, anche mediante accordi e intese comunque denominati, con i Paesi di origine e di transito dei flussi migratori verso l'Italia volti a facilitare la migrazione regolare e a contrastare quella irregolare;
- incentivazione degli ingressi di lavoratori con alta qualificazione professionale;
- sostegno agli ingressi per lavoro di apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito.
Criteri specifici per i flussi di ingresso nell'ambito delle quote
La determinazione delle quote per il triennio 2026-2028 per le causali di ingresso stabilite dal Testo unico dell'immigrazione avviene, oltre che secondo i suddetti criteri, anche sulla base dei seguenti criteri:
- previsione di quote preferenziali riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari, conformemente ad accordi o intese comunque denominati conclusi in materia con l'Italia, commisurando tali quote agli ingressi effettivamente avvenuti a tale titolo nel triennio precedente;
- mantenimento di una quota specifica per gli addetti al settore dell'assistenza familiare;
- previsione di ingressi in Italia, per motivi di lavoro autonomo, di lavoratori che hanno almeno un ascendente fino al terzo grado cittadino o ex cittadino italiano e che sono residenti in Venezuela o in uno degli ulteriori Paesi individuati dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Criteri specifici per gli ingressi al di fuori delle quote
Gli ingressi consentiti dalla legge al di fuori delle quote sono regolati per il triennio 2026-2028, anche sulla base dei seguenti criteri:
- favorire nel triennio 2026-2028 l'incremento degli ingressi al di fuori delle quote;
- previsione di ingressi per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio;
- potenziamento delle attività di istruzione e formazione professionale e civico-linguistica organizzate nei Paesi di origine e conseguente aumento degli ingressi dei lavoratori stranieri, apolidi rifugiati, riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transiti, che abbiano completato tali attività;
- valorizzazione dei percorsi di studio e di formazione di cittadini stranieri in Italia, anche mediante la conversione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle quote, dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione;
- promozione di un intervento legislativo volto a disciplinare ingressi per lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare a favore di persone con disabilità o a favore di persone grandi anziane.
Ingressi complessivi nell'ambito delle quote
Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote complessive:
- 164.850 unità per l'anno 2026;
- 165.850 unità per l'anno 2027;
- 166.850 unità per l'anno 2028.
Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo
Sono ammessi in Italia, nell'ambito delle quote complessive, per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori: agricoltura, silvicoltura e pesca; industrie alimentari, delle bevande e del tabacco; industrie tessili, dell'abbigliamento e calzature; industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo; altre industrie; costruzioni; commercio all'ingrosso e al dettaglio; servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici; servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio; servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone; sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati; altri servizi e di lavoro autonomo, cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote:
- 76.850 unità per l'anno 2026, di cui 76.200 per lavoro subordinato non stagionale e 650 per lavoro autonomo;
- 76.850 unità per l'anno 2027, di cui 76.200 per lavoro subordinato non stagionale e 650 per lavoro autonomo;
- 76.850 unità per l'anno 2028, di cui 76.200 per lavoro subordinato non stagionale e 650 per lavoro autonomo.
Nell'ambito delle quote indicate, per ciascun anno, tenuto conto della cooperazione in essere in ambito migratorio e tenuto conto, altresì, di accordi con Paesi che promuovono, anche in collaborazione con lo Stato italiano, campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari, sono ammessi in Italia, nell'ambito di specifici accordi di cooperazione, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, nei settori di cui al comma 1, cittadini dei seguenti Paesi:
- lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Thailandia, Tunisia, Ucraina, Uzbekistan: 25.000 unità nel 2026, 25.000 unità nel 2027 e 25.000 unità nel 2028;
- lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria: 18.000 unità nel 2026, 26.000 unità nel 2027 e 34.000 unità nel 2028.
È inoltre consentito l'ingresso in Italia, nell'ambito delle quote, di:
- lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, entro le seguenti quote:
1) 50 unità nel 2026 per lavoro autonomo, di cui 10 residenti in Venezuela e 40 residenti negli ulteriori Paesi individuati dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
2) 50 unità nel 2027 per lavoro autonomo, di cui 10 residenti in Venezuela e 40 residenti negli ulteriori Paesi individuati dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
3) 50 unità nel 2028, per lavoro autonomo, di cui 10 residenti in Venezuela e 40 residenti negli ulteriori Paesi individuati dal decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
b) apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, entro le seguenti quote:
1) per il 2026, 320 unità, di cui 300 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo;
2) per il 2027, 320 unità, di cui 300 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo;
3) per il 2028, 320 unità, di cui 300 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo;
c) lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare, entro le seguenti quote:
1) per il 2026, 13.600 unità;
2) per il 2027, 14.000 unità;
3) per il 2028, 14.200 unità.
È consentito, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito delle quote indicate al comma 1, di complessivi 1.500 cittadini stranieri residenti all'estero, per n. 500 unità per ciascun anno, appartenenti alle seguenti categorie:
- imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
- liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
- titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.
Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro stagionale
Nell'ambito delle quote complessive sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico, residenti all'estero entro le seguenti quote:
- 88.000 unità per l'anno 2026;
- 89.000 unità per l'anno 2027;
- 90.000 unità per l'anno 2028.
Nell'ambito delle quote, per i lavoratori stranieri che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale, sono riservate le seguenti quote:
- per il 2026, 5.000 unità;
- per il 2027, 6.000 unità;
- per il 2028, 7.000 unità.
E', inoltre, riservata prioritariamente, per il settore agricolo, per ciascun anno del triennio 2026-2028, una quota di 47.000 unità di lavoratori stranieri, le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro della Confederazione nazionale coltivatori diretti, della Confederazione italiana agricoltori, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, della Confederazione di produttori agricoli e dell'Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane) e Unione nazionale cooperative italiane agroalimentare. Tali organizzazioni assumono l'impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente.
Nell'ambito delle quote è, inoltre, riservata prioritariamente, per il settore turistico, una quota di 13.000 unità nel 2026, 14.000 unità nel 2027 e 15.000 unità nel 2028 di lavoratori stranieri, le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale. Tali organizzazioni assumono l'impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente.
Termini per la presentazione delle domande
La presentazione della richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote è preceduta dalla fase di precompilazione dei moduli di domanda, che si svolgerà nel periodo temporale e per la durata definiti con circolare congiunta dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote decorrono per gli anni 2026, 2027 e 2028:
- per gli ingressi per lavoro stagionale, relativamente al settore agricolo, dalle ore 9,00 del 12 gennaio dell'anno di riferimento, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Le domande non entrate in quota decorsi sei mesi dal 31 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero i nulla osta ai quali non è seguito il rilascio del visto di ingresso nel medesimo termine, decadono e vengono archiviati d'ufficio;
- per gli ingressi per lavoro stagionale, relativamente al settore turistico, dalle ore 9,00 del 9 febbraio dell'anno di riferimento, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Le domande non entrate in quota decorsi sei mesi dal 31 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero i nulla osta ai quali non è seguito il rilascio del visto di ingresso nel medesimo termine, decadono e vengono archiviati d'ufficio;
- per gli ingressi di cui all'art. 6, commi 2 e 3, lettere a) e b) del DPCM in questione, dalle ore 9,00 del 16 febbraio dell'anno di riferimento, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Le domande non entrate in quota decorsi sei mesi dal 31 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero i nulla osta ai quali non è seguito il rilascio del visto di ingresso nel medesimo termine, decadono e vengono archiviati d'ufficio;
- per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3, lettera c) dalle ore 9,00 del 18 febbraio dell'anno di riferimento, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Le domande non entrate in quota decorsi sei mesi dal 31 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero i nulla osta ai quali non è seguito il rilascio del visto di ingresso nel medesimo termine, decadono e vengono archiviati d'ufficio.
Il termine procedimentale decorre dalla data di imputazione della quota.
di Francesca Esposito
Fonte normativa