Commercialisti: equipollenza dei corsi di formazione per gestori della crisi
Forniti chiarimenti in merito all'equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e i corsi di formazione previsti per i gestori della crisi da sovraindebitamento (CNDCEC - P.O. 14 ottobre 2025 n. 38)
Commercialisti: equipollenza dei corsi di formazione per gestori della crisi
Forniti chiarimenti in merito all'equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e i corsi di formazione previsti per i gestori della crisi da sovraindebitamento (CNDCEC - P.O. 14 ottobre 2025 n. 38)
Con il quesito in oggetto, l'Ordine scrivente chiede se l'iscritto sia obbligato a partecipare per tutte le 12 ore del corso di formazione per i gestori della crisi ex art. 7 del Regolamento FPC, oppure se la partecipazione, con il riconoscimento dei crediti per l'effettiva partecipazione, possa essere anche inferiore a 12 ore.
In particolare, come già chiarito con l'informativa n. 23/2024, il Consiglio Nazionale ha precisato che, ai fini dell'equipollenza, le ore dell'evento non devono essere inferiori a 12.
Nel caso in cui il corso sia ritenuto equipollente ai sensi dell'art. 7 del regolamento FPC per l'assolvimento dell'obbligo formativo dei gestori della crisi OCC (art. 4, co. 6, DM n. 202/2014), deve essere rilasciato un certificato che attesti la partecipazione al corso stesso per non meno di 12 ore.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
Approfondimento