martedì, 14 ottobre 2025 | 12:03

Fisco: nuovi chiarimenti sui lavoratori impatriati

Fornite precisazioni sul periodo minimo all’estero e attività plurime e sull'accesso al nuovo regime per chi ha lavorato presso la BERS (AdE - risposte 13 ottobre 2025, nn. 263 e 264)

Fisco: nuovi chiarimenti sui lavoratori impatriati

Fornite precisazioni sul periodo minimo all’estero e attività plurime e sull'accesso al nuovo regime per chi ha lavorato presso la BERS (AdE - risposte 13 ottobre 2025, nn. 263 e 264)


Periodo minimo all’estero e attività plurime

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire i requisiti di accesso al nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati introdotto dall'art. 5, DLgs 27 dicembre 2023, n. 209, con riferimento al caso di un cittadino italiano che, dopo un periodo di lavoro all’estero, intende rientrare in Italia nel 2026 per prestare attività lavorativa dipendente per una nuova società, mantenendo al contempo una collaborazione coordinata e continuativa con un’università italiana.

L’Amministrazione ha ricordato che il beneficio fiscale – consistente nella tassazione del 50% dei redditi di lavoro dipendente e assimilati prodotti in Italia entro un limite di 600.000 euro annui – spetta ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato e rispettano una serie di condizioni: assenza di residenza fiscale in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il rimpatrio, impegno a permanere in Italia per almeno quattro anni e prestazione dell’attività lavorativa prevalentemente in Italia.

Inoltre, se il lavoratore, al rientro, presta la propria attività per lo stesso datore di lavoro (o per una società appartenente allo stesso gruppo) per cui aveva operato all’estero, il periodo minimo di residenza all’estero si estende a sei o sette anni, a seconda che vi fosse o meno un precedente impiego in Italia con lo stesso soggetto prima dell’espatrio.

Nel caso esaminato, l’Agenzia ha ritenuto che l’istante potrà beneficiare del regime agevolativo limitatamente ai redditi prodotti in Italia come dipendente della nuova società non collegata a quella estera, non rilevando il fatto che continui la collaborazione con l’Università. Tuttavia, i compensi derivanti da tale collaborazione non potranno fruire dell’agevolazione, poiché il rapporto con l’Ateneo costituisce continuità con un datore di lavoro già coinvolto prima e durante il periodo di espatrio, rendendo non rispettato il requisito dei sette anni minimi di residenza all’estero.


Accesso al nuovo regime per chi ha lavorato presso la BERS


L’istanza di interpello riguarda un cittadino italiano residente nel Regno Unito, iscritto all’AIRE dal 2021, che dopo aver lavorato presso la Banca Europea degli Investimenti (BEI) e successivamente presso la BERS di Londra, intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia nell’ottobre 2025, chiedendo se possa beneficiare del nuovo regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati.

L’Agenzia ricorda che l’art. 5, DLgs 27 dicembre 2023, n. 209, consente ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia dal 2024 di tassare solo il 50% dei redditi di lavoro prodotti nel territorio nazionale, a condizione di rispettare specifici requisiti di residenza, durata del periodo estero e qualificazione professionale. Tuttavia, il beneficio non è applicabile ai soggetti che, pur formalmente iscritti all’AIRE, sono considerati residenti in Italia “ex lege” per effetto dell’articolo 13 del Protocollo n. 7 sui privilegi e immunità dell’Unione europea, applicabile ai funzionari e agenti UE.

Dopo aver esaminato la natura giuridica della BERS, l’Agenzia evidenzia che essa è un’istituzione finanziaria internazionale indipendente, istituita nel 1991 per sostenere la transizione dei Paesi dell’Europa centrale e orientale verso economie di mercato, e che non figura tra le istituzioni e gli organi dell’Unione europea. Di conseguenza, ai suoi dipendenti non si applicano i privilegi fiscali previsti dal Protocollo n. 7, a differenza di quanto accade per la BEI o la BCE.

Pertanto, il contribuente che ha prestato servizio presso la BERS non è considerato fiscalmente residente in Italia durante i periodi d’imposta in cui ha lavorato all’estero e potrà accedere al nuovo regime agevolativo per lavoratori impatriati a partire dal periodo d’imposta 2026, purché siano rispettate tutte le ulteriori condizioni richieste dalla norma (tra cui la residenza estera per almeno tre periodi d’imposta o, in caso di lavoro per lo stesso gruppo, sei o sette anni).

di Anna Russo

Fonte normativa

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