venerdì, 10 ottobre 2025 | 12:10

IVA: rimborsi per permessi retribuiti ai dipendenti con cariche elettive

Forniti chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA dei rimborsi erogati dagli enti pubblici ai datori di lavoro per i permessi retribuiti concessi ai lavoratori dipendenti eletti (AdE - risposta 09 ottobre 2025 n. 261)

IVA: rimborsi per permessi retribuiti ai dipendenti con cariche elettive

Forniti chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA dei rimborsi erogati dagli enti pubblici ai datori di lavoro per i permessi retribuiti concessi ai lavoratori dipendenti eletti (AdE - risposta 09 ottobre 2025 n. 261)

Nel caso in esame, il Comune chiede se i permessi retribuiti fruiti dai lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici, che svolgono il mandato elettivo di amministratore di ente pubblico, possono/devono essere considerati prestiti e/o distacchi di personale e, in tal caso, se la nuova norma di cui all'art. 16-ter, co. 1, DL n. 131/2024 sia applicabile ai permessi fruiti dagli amministratori eletti.

Ciò premesso, l'art. 80 del TUEL prevede che le assenze dal servizio sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 8, co. 35, L 11 marzo 1988, n. 67, successivamente abrogato dall'art. 16-ter del DL n. 131/2024. Quest'ultima disposizione, in particolare, dispone che i prestiti o i distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1 ° gennaio 2025 - a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo - non sono da intendere rilevanti ai fini IVA.

Ne consegue che, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 11 marzo 2020, causa C94/19, ha affermato l'incompatibilità di questa disposizione con l'art. 2, punto 1, della direttiva 2006/112/CE, contenente l'elenco delle operazioni soggette a IVA.

L'Amministrazione finanziaria, tuttavia, prosegue la propria analisi soffermandosi sulle direttive UE, i documenti di prassi interni, e la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, al fine di individuare il requisito oggettivo per cui una prestazione di servizi è soggetta a IVA. Sostanzialmente, il presupposto oggettivo si ravvisa ogniqualvolta sussiste una correlazione tra attività finanziata ed erogazione di denaro; di conseguenza, in caso contrario il medesimo presupposto deve considerarsi escluso.

Pur rinviando indirettamente ai prestiti e distacchi di personale, il citato art. 80 del TUEL non consente di ricondurre la fattispecie in esame a quelle esaminate dalla circolare n. 5/E del 2025, in assenza degli elementi nella stessa esplicitati, individuati dall'art. 30 del DLgs 10 settembre 2003, n. 276.

Le somme rimborsate dall'ente al datore di lavoro, per quanto da quest'ultimo corrisposto a titolo di retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza dal servizio, fruite dal lavoratore, non appaiono riconducibili al rimborso del costo del dipendente distaccato da parte della distaccataria a favore della distaccante, quanto piuttosto tese a consentire al cittadino che ricopre cariche pubbliche di espletare il proprio mandato, potendo fruire dei necessari permessi e, contestualmente, non gravare sul datore di lavoro. In particolare, l'Agenzia osserva che non rinvenendo l'esistenza di un nesso di reciprocità fra le prestazioni (in senso lato) dedotta nel rapporto che lega le parti, viene a mancare la funzione sinallagmatica tra gli importi erogati dall'ente e la prestazione resa dal datore di lavoro.

Infine, i rimborsi erogati dall'ente al datore di lavoro, per le somme a titolo di retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza dal servizio fruite dal lavoratore, non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA e non si rilevano le condizioni affinché l'operazione possa essere considerata una prestazione di servizi a titolo oneroso.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa