Trattamento integrativo indebitamente utilizzato: codici tributo per il recupero
In arrivo i codici tributo per il versamento delle somme dovute dal sostituto di imposta a seguito del recupero del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione (AdE - risoluzione 06 ottobre 2025 n. 51/E)
Trattamento integrativo indebitamente utilizzato: codici tributo per il recupero
In arrivo i codici tributo per il versamento delle somme dovute dal sostituto di imposta a seguito del recupero del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione (AdE - risoluzione 06 ottobre 2025 n. 51/E)
Ai lavoratori dipendenti e assimilati è previsto il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo che i sostituti d’imposta riconoscono in via automatica (art. 1, DL 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni in L 2 aprile 2020, n. 21).
Il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo è compensato dai sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
A tal fine sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del suddetto credito relativo alle somme erogate a titolo di trattamento integrativo, mediante i modelli F24 e “F24 enti pubblici” (F24 EP).
Per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione, l’Agenzia delle entrate emana apposito atto di recupero (art. 38-bis, DPR 29 settembre 1973 n. 600).
Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti dal recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “7909” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi - Controllo sostanziale”;
- “7910” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta - Sanzione - Controllo sostanziale.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati" secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:
- nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate all’interno del provvedimento notificato;
- nel campo “anno di riferimento", nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione;
- il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif."" non è valorizzato.
Per consentire il versamento, tramite modello “F24 enti pubblici" (F24 EP), delle somme derivanti dal recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- “700E” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi - Controllo sostanziale”;
- “701E” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta - Sanzione - Controllo sostanziale.
In sede di compilazione del modello “F24 EP”, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:
- nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate all’interno del provvedimento notificato;
- il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”;
- il campo “riferimento A” non è valorizzato.
Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa
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