CNDCEC: obbligo PEC per i professionisti e conseguenti provvedimenti di sospensione
La PEC , oltre che ad essere, naturalmente, univocamente riferita all'iscritto, deve essere attiva, valida e idonea a ricevere comunicazioni (CNDCEC - PO 03 ottobre 2025 n. 60)
CNDCEC: obbligo PEC per i professionisti e conseguenti provvedimenti di sospensione
La PEC , oltre che ad essere, naturalmente, univocamente riferita all'iscritto, deve essere attiva, valida e idonea a ricevere comunicazioni (CNDCEC - PO 03 ottobre 2025 n. 60)
Nel sistema normativo attuale il domicilio digitale rappresenta il canale di comunicazione tra professionisti, pubbliche amministrazioni (inclusi, quindi, gli ordini professionali) e imprese avente pieno valore legale, equiparato alla raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'obbligo della PEC prevede che i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunichino ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale (art. 16, co. 6, DL 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modificazioni in L 28 gennaio 2009 n. 2, art. 1, co. 1, lett. n-ter, Dlgs 7 marzo 2005, n. 82).
Per rafforzare tale obbligo è stato introdotto un sistema sanzionatorio molto stringente per le ipotesi di inadempimento da parte degli iscritti dell'obbligo di comunicazione all'Ordine del proprio indirizzo di posta elettronica certificata, prevedendo che l'iscritto che non comunichi all'Ordine il proprio domicilio digitale sia obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte dell'Ordine di appartenenza e che, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, sia soggetto all'applicazione della sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione del domicilio digitale (DL 16 luglio 2020, n. 76).
A tal proposito, il Ministero della Giustizia ha chiarito che la sanzione in oggetto, vale a dire la "sospensione dal relativo albo" degli iscritti fino alla comunicazione all'Ordine del domicilio digitale, non riveste carattere disciplinare ma amministrativo, con la necessaria conseguenza che essa debba essere disposta dal Consiglio dell'Ordine e non dal Consiglio di Disciplina (CNDCEC - informativa 23 novembre 2020).
È di tutta evidenza che la ratio dell'obbligo, finalizzato a garantire l'efficienza, la trasparenza e la certezza giuridica delle comunicazioni mediante l'utilizzo di canali che garantiscano l'immediata disponibilità, tracciabilità e valore legale delle stesse, richiede che la PEC - oltre che ad essere, naturalmente, univocamente riferita all'iscritto - sia attiva, valida e idonea a ricevere comunicazioni.
Ne consegue che la presenza di un indirizzo comunicato che risulti "inattivo" (perché la casella PEC è scaduta, è stata disattivata oppure non è mai stata attivata dopo la registrazione) o "non valido" (perché l'indirizzo PEC indicato non è corretto o non è riconosciuto come casella PEC attiva) possa essere equiparata, sul piano degli effetti giuridici, alla mancata comunicazione del domicilio stesso in quanto non viene consentita la funzione propria del domicilio digitale (vale a dire ricevere comunicazioni con efficacia legale). Ugualmente per quanto riguarda la casella di posta "satura", in quanto inidonea a ricevere messaggi.
In tutti questi casi (casella "inattiva", "non valida", "satura") il Consiglio dell'Ordine procederà a diffidare l'iscritto a fornire, entro 30 gg dal ricevimento della diffida, un proprio domicilio digitale valido e funzionante, ovvero a svuotare la casella che risulti "satura" per consentire la ricezione dei messaggi, informando che - in caso di mancato adempimento nei termini indicati - il Consiglio dell'Ordine provvederà, senza ulteriore preavviso, alla sospensione dell'iscritto fino all'adempimento di quanto richiesto.
Infine, va ricordato che il Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale stabilisce che i provvedimenti disciplinari vengono notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario, per cui in caso di impossibilità di utilizzo della PEC/domicilio digitale il Consiglio di Disciplina dovrà procedere a notifica nei termini previsti secondo una delle altre modalità indicate dal Regolamento stesso (CNDCEC - Regolamento 19 marzo 2015).
di Daniela Nannola
Fonte Normativa