venerdì, 03 ottobre 2025 | 17:02

L’IVA non dovuta va restituita se non c'è frode

I chiarimenti del Fisco in merito al caso di applicazione di un’IVA non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi accertata in via definitiva dagli uffici delle Entrate (AdE - risoluzione 03 ottobre 2025 n. 50)

L’IVA non dovuta va restituita se non c'è frode

I chiarimenti del Fisco in merito al caso di applicazione di un’IVA non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi accertata in via definitiva dagli uffici delle Entrate (AdE - risoluzione 03 ottobre 2025 n. 50)

Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il rapporto contrattuale instaurato tra le parti venga riqualificato da contratto d’appalto di servizi a contratto di somministrazione di lavoro e, di conseguenza, recuperata l’IVA inizialmente esposta in fattura.

Al riguardo, occorre ricordare che l’articolo 30-ter del decreto IVA (introdotto dall’art. 8 della legge 20 novembre 2017, n. 167 - Legge Europea 2017) definisce attualmente il sistema di recupero dell’IVA indebitamente versata.

In particolare, consente al soggetto passivo di presentare domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Successivamente, contempla il caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, prevedendo che, in tale ipotesi, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.

In altri termini, la citata disciplina del rimborso dell’IVA, nel rispetto della neutralità dell’imposta, garantisce al cedente/prestatore la possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta inizialmente versata all’Erario, come già più volte chiarito dalla prassi (AdE - risposta 11 marzo 2024 n. 66).

Tale possibilità è espressamente subordinata all’avvenuta restituzione al cessionario/committente dell’imposta indebitamente addebitata in fattura, imposta che lo stesso cessionario/committente deve aver restituito all’Erario a seguito di un accertamento definitivo.

Va comunque sottolineato che le norme richiamate sono da leggersi in combinato disposto con l'ultima disposizione contenuta nel medesimo articolo 30-ter, a mente della quale la restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Così, nell'esempio sopra formulato, se a seguito dell’attività di controllo da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate il rapporto contrattuale tra le parti venga riqualificato e conseguentemente escluso il diritto alla detrazione dell’IVA collegata alle prestazioni afferenti al contratto asseritamente ritenuto di appalto per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, non essendo configurabile una prestazione dell’appaltatore imponibile ai fini IVA, non potrà darsi luogo ad alcuna restituzione dell’imposta.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa

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