mercoledì, 01 ottobre 2025 | 17:19

Obbligo di assicurazione contro i danni catastrofali: ultimo giorno per le medie imprese

Scade oggi, 1° ottobre 2025, il termine per le medie imprese per adempiere all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali (art. 1, DL 31 marzo 2025 n. 39 conv. in L 27 maggio 2025 n. 78)

Obbligo di assicurazione contro i danni catastrofali: ultimo giorno per le medie imprese

Scade oggi, 1° ottobre 2025, il termine per le medie imprese per adempiere all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali (art. 1, DL 31 marzo 2025 n. 39 conv. in L 27 maggio 2025 n. 78)

L'obbligo di stipulare un'assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, come previsto dall’art. 1, co. 101, L 30 dicembre 2023, n. 213, riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese. Sono escluse dall’obbligo assicurativo, per espressa previsione normativa, le imprese agricole che esercitano attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

L'oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali è riferito ai beni elencati dall’art. 2424, co. 1, c.c., sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3), a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Il valore da assicurare coincide, per i beni immobili, con il valore di ricostruzione a nuovo, per i beni mobili, con il costo di rimpiazzo e, per i terreni interessati dall'evento calamitoso, con il costo di ripristino delle condizioni.

L'obbligo copre esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio ovvero oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono.

Per gli immobili non assicurabili, non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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