Pignorabilità e trattenute sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche
Fornite precisazioni sui limiti alla pignorabilità degli importi corrisposti a titolo di prestazioni previdenziali non pensionistiche e della conseguente applicazione delle trattenute (INPS – circolare 30 settembre 2025 n. 130)
Pignorabilità e trattenute sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche
Fornite precisazioni sui limiti alla pignorabilità degli importi corrisposti a titolo di prestazioni previdenziali non pensionistiche e della conseguente applicazione delle trattenute (INPS – circolare 30 settembre 2025 n. 130)
Gestione dei pignoramenti per conto terzi
In linea generale, salvo disposizioni speciali, la pignorabilità dei crediti è soggetta ai limiti stabiliti dall'articolo 545 c.p.c. che distingue tra:
- i crediti del tutto impignorabili (ad esempio, sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri);
- i crediti parzialmente pignorabili con limiti specifici e percentuali diverse a seconda del tipo di reddito (ad esempio, stipendi e pensioni).
Sono impignorabili in modo assoluto i "crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza". La ratio di tale disciplina risiede nella funzione assistenziale e vitale assolta da tali crediti.
Di conseguenza, sono da considerarsi impignorabili le somme erogate dall'Istituto per prestazioni a titolo di malattia (compresa la malattia in favore dei lavoratori marittimi e la malattia e la degenza ospedaliera in favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata), maternità, paternità, nonché quelle collegate ai congedi parentali, alle prestazioni antitubercolari, ai permessi e ai congedi straordinari per assistenza ai disabili.
In ogni caso, tali crediti possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'INPS derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive (escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative).
In merito alle somme dovute a titolo di assegni familiari e di assegno per il nucleo familiare, le medesime non possono essere sequestrate, pignorate o cedute se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti. Tuttavia, è sempre possibile procedere su tali trattamenti al recupero di assegni familiari o di assegno per il nucleo familiare indebitamente erogati.
Sono parzialmente impignorabili, ossia pignorabili entro certi limiti e a determinate condizioni, oltre ai crediti alimentari anche i crediti retributivi.
Le somme riconosciute a titolo di anticipazione della NASpI non soggiacciono ai limiti di pignorabilità dei redditi da lavoro e assimilati, in quanto perdono la natura di prestazione a sostegno del reddito, assumendo quella di incentivo all'autoimprenditorialità e sono, dunque, pignorabili fino a concorrenza del credito.
In linea di massima, le trattenute operate a titolo di pignoramento presso terzi devono essere effettuate sulla prestazione netta spettante al debitore pignorato, titolare della prestazione, dopo che sulla stessa, quindi, siano state applicate le ritenute fiscali.
Alla suddetta regola generale fanno eccezione gli assegni periodici corrisposti al coniuge, a esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Tali assegni periodici, infatti, sono oneri deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo. Parallelamente, tale importo costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, per il coniuge che lo percepisce e, di conseguenza, la trattenuta per il pignoramento va applicata sul lordo della prestazione.
Concorso di gravami sulla stessa prestazione
Nel caso in cui il credito da prestazione venga pignorato più volte da diversi creditori, trova applicazione il limite di pignorabilità dei crediti di natura retributiva del debitore nell'ipotesi della simultanea esistenza di più crediti nei suoi confronti. Situazione che si ha anche quando sia stata già assegnata la somma a soddisfacimento futuro di un credito, che viene pertanto a concorrere con il successivo pignoramento verso il medesimo debitore.
Infatti, l'ordinanza di assegnazione che chiude il processo per espropriazione presso terzi non ha immediato effetto satisfattivo, dato che il diritto dell'assegnatario verso il debitore esecutato si estingue solo con l'intera riscossione del credito assegnato.
L'esistenza di tale vincolo deve essere manifestata dal terzo pignorato quando rende la dichiarazione nell'esecuzione intrapresa secondo le norme del codice di procedura civile dal creditore successivo del medesimo debitore. Il limite di un quinto può essere esteso fino alla metà nel caso di simultaneo concorso tra le diverse cause di credito indicate ai commi precedenti del medesimo articolo. Conseguentemente, anche per la soddisfazione dei crediti alimentari, i crediti previdenziali sostitutivi della retribuzione possono essere pignorati al massimo fino alla metà e nell'ipotesi in cui il medesimo credito sia già assoggettato a esecuzione forzata è pignorabile al massimo nella misura pari alla differenza tra la metà del credito da prestazione e quanto già assoggettato al precedente pignoramento.
Il predetto limite - secondo gli orientamenti giurisprudenziali - si applica anche in caso di concorrenza tra il pignoramento del credito retributivo (o assimilato) e la decurtazione di esso per versamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge separato e del figlio affidato.
Tuttavia, con riferimento a un eventuale pignoramento presso terzi eseguito a tutela di un assegno periodico per il coniuge separato o divorziato e di un assegno alimentare per il mantenimento dei figli, dispone che: "Qualora il credito dell'obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme tra l'avente diritto al contributo e gli altri creditori provvede il giudice dell'esecuzione, il quale tiene conto anche della natura e delle finalità dell'assegno".
Le pubbliche Amministrazioni prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5.000 euro verificano l'eventuale inadempienza del beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo (da intendersi comprensivo di interessi di mora ed eventuali spese di esecuzione) e, in caso affermativo, segnalino la circostanza all'Agenzia delle Entrate- Riscossione ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Il limite di 5.000 euro previsto per i pagamenti deve essere considerato al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. Inoltre, il limite di 5.000 euro va considerato altresì al netto di eventuali gravami già presenti sul pagamento. Qualora, dunque, l'importo della prestazione da corrispondere superi il suddetto limite, l'Istituto effettua la verifica inoltrando apposita richiesta tramite il servizio "Verifica inadempimenti", disponibile sul portale www.acquistinretepa.it.
Se l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica l'assenza di inadempienze o non fornisce alcuna risposta entro il termine di 5 giorni, l'Istituto procede al pagamento degli importi dovuti al beneficiario.
Qualora l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunichi che risulta un inadempimento, la richiesta del soggetto pubblico costituisce segnalazione. La comunicazione contiene l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti. Con la medesima comunicazione, l'Agenzia preannuncia l'intenzione dell'Agente della Riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell'ordine di versamento.
In tale caso, l'Istituto non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato per i 60 giorni successivi a quello della comunicazione, in attesa di ricevere la notifica dell'ordine di versamento, entro 60giorni dalla prima comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, decorso infruttuosamente tale termine, l'importo trattenuto viene sbloccato.
Tuttavia, qualora le somme in pagamento abbiano la natura di crediti sostitutivi della retribuzione, l'Istituto sospende il pagamento nei limiti previsti ossia fino al massimo di un quinto dell'importo netto della prestazione. Tale limite, può essere esteso fino alla metà nel caso di simultaneo concorso tra diverse cause di credito.
In ordine alla prestazione della NASpI erogata in forma anticipata, assumendo la stessa la natura di incentivo all'autoimprenditorialità, l'Istituto provvede a trattenere fino a capienza l'intero importo del credito comunicato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, non operando i limiti di pignorabilità.
Pignoramenti eseguiti dall'Agente della Riscossione
L'Agente della Riscossione può agire in via stragiudiziale per la riscossione dei propri crediti, procedendo con l'intimazione diretta nei confronti del soggetto terzo presso cui il debitore vanti un credito.
Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'Agente della Riscossione in misura pari a un decimo per importi fino a 2.500 euro e a un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del c.p.c. se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.
Di conseguenza, in ipotesi di pignoramento per conto dell'Agente della Riscossione i limiti che si applicano sono i seguenti:
- un decimo per prestazioni di importo fino a 2.500 euro;
- un settimo per prestazioni di importo superiore a 2.500 euro e non superiore a 5.000 euro;
- un quinto per le prestazioni il cui importo sia superiore a 5.000 euro.
L'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto a operare una ritenuta alla fonte del 20% quale acconto IRPEF sugli importi trattenuti a titolo di pignoramento presso terzi, dopo avere verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalla richiamata normativa. Il credito deve essere riferito a somme per le quali va operata una ritenuta alla fonte.
Con riguardo ai requisiti soggettivi previsti dalla normativa:
- il creditore pignoratizio deve essere un soggetto IRPEF e non un ente o società soggetto a IRES;
- il terzo erogatore deve essere un sostituto d'imposta ossia uno dei soggetti a cui tassativamente la legge conferisce l'obbligo di pagare le imposte in luogo di altri, per fatti e situazioni ad essi riferibili.
Relativamente al differente trattamento fiscale degli assegni periodici in caso di mantenimento del coniuge o dei figli, quelli per il coniuge sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente e, nel caso in cui siano corrisposti da un sostituto d'imposta, sono soggetti a ritenuta alla fonte. Tali assegni periodici, per il soggetto debitore sono oneri deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo. Gli assegni per il mantenimento dei figli, invece, non costituiscono reddito, per cui tali somme non devono essere assoggettate a ritenuta alla fonte. Detti assegni, a differenza di quelli per il coniuge, non costituiscono oneri deducibili.
Nell'ipotesi in cui il provvedimento del giudice non abbia distinto la quota per il mantenimento dei figli da quella per il mantenimento del coniuge, ai fini dell'individuazione dei redditi esclusi dalla base imponibile e degli oneri deducibili dal reddito complessivo dei soggetti interessati, l'assegno di mantenimento si considera destinato per la metà dell'ammontare ai figli. Tale disposizione stabilisce un criterio fiscale che riguarda i due soggetti dell'obbligo di mantenimento (creditore e debitore) e non il sostituto d'imposta, che non può assumere questo criterio presuntivo e trasformarlo in ritenuta fiscale, se non espressamente indicato in un titolo giudiziario.
Compensazioni e trattenute realizzate sulle prestazioni per debiti verso l'Istituto
Oggetto del recupero sono tutte le prestazioni previdenziali indebitamente percepite, nonché i debiti per omissioni contributive, pone una limitazione riguardo alle prestazioni sulle quali è possibile operare la trattenuta. Tuttavia, poiché la norma non prevede che vi sia un'identità di titolo tra le prestazioni indebitamente erogate e quelle sulle quali operare il recupero, si conferma che, per la realizzazione del proprio credito, l'Istituto deve rivalersi in primo luogo sulle prestazioni assicurative spettanti al debitore, sempre che si tratti di quelle indicate dalla legge medesima.
Le prestazioni previdenziali non pensionistiche cedibili, sequestrabili, pignorabili per debiti verso l'Istituto sono:
- le indennità di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, disoccupazione con requisiti ridotti, disoccupazione in favore degli operai agricoli; disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori frontalieri; indennità di disoccupazione ASpI e MiniASpI; trattamenti speciali di disoccupazione edile; indennità di mobilità; indennità di disoccupazione NASpI; indennità di disoccupazione DIS-COLL; indennità di disoccupazione ALAS/IDIS per lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo);
- le prestazioni integrative della disoccupazione erogate dai fondi di solidarietà (assegno emergenziale; assegni integrativi della durata e della misura delle prestazioni di disoccupazione o della mobilità);
- Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa;
- i trattamenti economici di malattia (per i lavoratori dipendenti e parasubordinati, nonché per gli iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e per i lavoratori marittimi);
- le indennità antitubercolari (indennità giornaliera, indennità post-sanatoriale, assegno di cura e sostentamento, assegno natalizio);
- le indennità di maternità/paternità (congedo di maternità, congedo di paternità, congedo parentale per lavoratori dipendenti/parasubordinati/liberi professionisti e autonomi, nonché per gli iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo);
- le prestazioni assicurate dal Fondo di garanzia (trattamento di fine rapporto e crediti da lavoro)
- i trattamenti di integrazione salariale in favore degli operai dell'edilizia, artigianato e industria (CIGO), i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS), i trattamenti di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario, assegno di integrazione salariale), nonché in favore degli operai agricoli (CISOA);
- le prestazioni integrative delle integrazioni salariali erogate dai Fondi di solidarietà. Ne consegue che, per il recupero dei propri crediti l'Istituto può effettuare un prelievo diretto sugli eventuali crediti derivanti dalle prestazioni elencate di cui il soggetto debitore sia beneficiario e che non rilevano le limitazioni previste in ordine all'impignorabilità dei sussidi di maternità e malattia.
Permane il limite nell'applicazione delle trattenute per il recupero degli indebiti sui crediti erogati a titolo di trattamenti di famiglia.
di Francesca Esposito
Fonte normativa