Accordo di sicurezza sociale Italia-Moldavia: dal 1° settembre nuove regole
L'Istituto fornisce istruzioni operative sull'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale volto a garantire la parità di trattamento e la portabilità dei diritti in materia di sicurezza sociale in favore dei lavoratori dei due Stati (INPS - circolare 30 settembre 2025 n. 131)
Accordo di sicurezza sociale Italia-Moldavia: dal 1° settembre nuove regole
L'Istituto fornisce istruzioni operative sull'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale volto a garantire la parità di trattamento e la portabilità dei diritti in materia di sicurezza sociale in favore dei lavoratori dei due Stati (INPS - circolare 30 settembre 2025 n. 131)
Dal 1° settembre 2025 è in vigore il nuovo Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova del 31 ottobre 2024 in materia di sicurezza sociale, ratificato con la L 23 giugno 2025, n. 98, che ha lo scopo di coordinare le legislazioni in materia di previdenza e assistenza sociale dei due Stati contraenti, al fine di garantire la parità di trattamento e la portabilità dei diritti in materia di sicurezza sociale ai lavoratori e ai pensionati di entrambi gli Stati.
Dalla stessa data cessa di avere efficacia il precedente accordo siglato fra i due Stati e ratificato con la L 11 luglio 2023, n. 94.
L'Istituto fornisce le indicazioni sulla disciplina in materia di sicurezza sociale applicabile reciprocamente nei due Stati a partire dal 1° settembre 2025.
L'Accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati, nonchè ai loro familiari e superstiti, ai rifugiati e agli apolidi, nonchè ai loro familiari e superstiti. Salvo quanto diversamente previsto dall'Accordo, le persone alle quali lo stesso si applica godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato contraente, alle stesse condizioni dei cittadini di tali Stati.
Al di fuori dei casi espressamente previsti dall'Accordo deve applicarsi la legislazione dello Stato nel cui territorio il lavoratore esercita la propria attività.
Salvo quanto diversamente previsto dall'Accordo, la legislazione nazionale di uno Stato che limita il pagamento delle prestazioni solo perché un beneficiario o un suo familiare o superstite ha la residenza o la dimora sul territorio dell'altro Stato, non si applica alle persone che rientrano nel campo di applicazione personale dell'Accordo aventi la residenza o la dimora sul territorio dell'altro Stato.
Campo di applicazione materiale
Con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana, l'Accordo si applica:
- alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'Assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla Gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'INPS. Pertanto, l'Accordo si applica anche agli iscritti alla Gestione pubblica, analogamente a quanto previsto dagli Accordi di sicurezza sociale con Israele, Turchia e Albania (cfr. rispettivamente le circolari n. 196 del 2 dicembre 2015, n. 168 del 9 ottobre 2015 e n. 106 del 1° luglio 2025);
- alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale e gestite dall'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).
Con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale moldava, l'Accordo si applica alle seguenti prestazioni:
- pensione per limite d'età;
- pensione di disabilità causata da una malattia generale;
- pensione e indennità di disabilità causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale;
- pensione ai superstiti.
Lo stesso si applica, altresì, alle prestazioni di sicurezza sociale che sostituiscono o integrano le suddette prestazioni.
Per l'Italia l'Accordo non si applica:
- all'assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale;
- all'integrazione al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali la legislazione italiana prevede il requisito della residenza in Italia.
L'integrazione al trattamento minimo e la maggiorazione sociale continuano a essere esportabili in Moldova, non trovando applicazione per queste prestazioni l'Accordo bensì la normativa italiana di riferimento.
Il nuovo Accordo, a differenza del precedente, prevede la totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici, quindi non trova più applicazione la previsione secondo la quale, in caso di rimpatrio, il lavoratore extracomunitario, con anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996, può conseguire la pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per tale trattamento pensionistico, adeguato alla speranza di vita, anche in deroga al requisito minimo di 20 anni di contribuzione.
Per la Repubblica di Moldova l'Accordo non si applica:
- alle pensioni speciali;
- alle pensioni anticipate per limite d'età;
- agli assegni sociali.
di Ciro Banco
Fonte Normativa