martedì, 30 settembre 2025 | 10:18

Sicurezza: precisazioni sulla formazione del personale docente

Il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti in merito ai percorsi formativi per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università (MLPS - interpello 18 settembre 2025 n. 1)

Sicurezza: precisazioni sulla formazione del personale docente

Il Ministero del lavoro ha fornito chiarimenti in merito ai percorsi formativi per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università (MLPS - interpello 18 settembre 2025 n. 1)


L'Università degli Studi di Udine ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere ministeriale circa i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rivolti al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e al personale docente delle università. In particolare, viene chiesto di chiarire se "il personale docente che svolge mansioni che non li espongano ad un rischio medio o alto può frequentare i corsi individuati per il rischio basso, fatto salvo che comunque i contenuti e la durata della formazione sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro".

Nel chiarire il dubbio sollevato, il Ministero del lavoro ricorda, anzitutto, che l'articolo 37, comma 1, lettera b), del DLgs n. 81 del 9 aprile 2008 sancisce che "Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda".

La formazione deve (omissis) avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

I lavoratori a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso con le relative modalità di erogazione (omissis). Rimane comunque salvo l'obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi.

Con riferimento al personale docente che, sulla base della valutazione dei rischi aziendali effettuata dal datore di lavoro, svolga attività lavorativa che non comporti, anche saltuariamente, un rischio medio o alto, può partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro progettati per la categoria di rischio basso.


di Francesca Esposito

Fonte normativa