Contributo per l'acquisto di grandi elettrodomestici: come ottenerlo
Il MIMIT definisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo (decreto 03 settembre 2025)
Contributo per l'acquisto di grandi elettrodomestici: come ottenerlo
Il MIMIT definisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo (decreto 03 settembre 2025)
Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali e di favorire l’incremento dell’efficienza energetica nell’ambito domestico, la riduzione dei consumi attraverso la sostituzione dei grandi elettrodomestici ad uso civile e il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti attraverso il riciclo, è concesso agli utenti finali, per l’anno 2025, un contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica prodotti in uno stabilimento collocato nel territorio dell'Unione europea, con corrispondente smaltimento dell'elettrodomestico sostituito di classe energetica inferiore a quella dell'elettrodomestico di nuovo acquisito (art. 1, comma 107, legge 30 dicembre 2024, n. 207).
La concessione del contributo viene riconosciuto all'utente finale in forma di voucher, cui consegue uno sconto in fattura da parte del venditore al momento dell'acquisto dell'elettrodomestico.
Costituisce condizione essenziale per l'erogazione del contributo la consegna al venditore di un elettrodomestico della stessa tipologia e di classe energetica inferiore a quello agevolato, nonché, a cura del venditore, il suo corretto smaltimento finalizzato al riciclo, mediante l'uso del modello di Documento di trasporto.
Per tutta la durata dell'iniziativa, il riconoscimento dei benefici previsti dal presente decreto avviene nei limiti delle risorse disponibili, pari ad euro 50 milioni, al netto degli oneri delle convenzioni. Il contributo è riconosciuto con le modalità descritte di seguito, rispettando l'ordine temporale di presentazione delle istanze e il suo riconoscimento è subordinato all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie.
Il contributo, sotto forma di voucher, è concesso all'utente finale maggiorenne ed è spendibile presso il venditore per l'acquisto di un solo elettrodomestico per nucleo familiare, con conseguente riduzione del prezzo finale di vendita pagato dall'utente finale.
Misura del contributo e requisiti
Il contributo è riconosciuto in misura non superiore al 30 per cento del costo di acquisto dell'elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro per ciascun elettrodomestico se l'utente finale ha un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario inferiore a 25.000 euro annui. Il contributo non può essere cumulato con altre agevolazioni, nonché con altri benefici, anche di tipo fiscale, riferiti agli stessi costi ammissibili.
Ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate i dati relativi ai contributi elettrodomestici erogati, con l'indicazione dei dati identificativi degli utenti finali, sono comunicati telematicamente all'Agenzia delle entrate, con le modalità definite d'intesa tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'Agenzia delle entrate.
Attraverso la piattaforma informatica sono acquisiti i dati degli utenti finali che manifestano l'interesse a partecipare alla presente iniziativa e, per essi, è accertato il possesso dei requisiti sopra descritti.
All'esito delle verifiche relative ai requisiti sopra indicati, la piattaforma informatica conferma all'utente finale il diritto al riconoscimento del contributo e ne indica l'importo massimo attraverso il rilascio di un voucher, avente una validità limitata nel tempo dal momento dell'emissione, associato al codice fiscale dell'utente finale richiedente.
La quantificazione dell'importo del contributo definitivamente spettante all'utente finale è effettuata dalla piattaforma informatica al momento dell'utilizzo del voucher presso il venditore, in relazione al prezzo di vendita dell'elettrodomestico scelto dall'utente finale. Il venditore riduce di pari importo il prezzo di acquisto dell'elettrodomestico ed emette fattura di vendita riferita esclusivamente all'elettrodomestico oggetto della vendita, la quale riporta il prezzo originario, il valore del contributo effettivamente maturato ed esplicita l'obbligo di smaltimento dell'elettrodomestico in sostituzione.
Qualora il voucher non sia utilizzato presso un venditore entro il limite temporale di validità, l'utente finale può rinnovare la richiesta del contributo.
A seguito dell'accettazione del voucher e a fronte della riduzione del prezzo, una volta decorso il termine per l'esercizio del diritto di recesso da parte dell'utente finale, il venditore matura il diritto a ricevere un importo alla stessa equivalente, da corrispondersi a cura di Invitalia a valere sulla dotazione finanziaria della misura, previo inserimento da parte del venditore nella piattaforma informatica della documentazione necessaria a comprovare il diritto in questione, anche ai fini dell'effettuazione dei controlli. A tali fini, il venditore conserva tutta la documentazione relativa a ciascun acquisto effettuato mediante l'utilizzo del voucher, inclusa la documentazione riguardante la gestione di un eventuale reso, nonché la documentazione attestante l'avvio dell'elettrodomestico sostituito al corretto smaltimento finalizzato al riciclo.
Alla luce dei report periodici di monitoraggio , in caso di esaurimento delle risorse finanziarie, il Ministero delle imprese e del made in Italy con decreto direttoriale dispone la chiusura del termine per la ricezione delle istanze nella piattaforma informatica.
Elenco elettrodomestici acquistabili
Al fine di identificare univocamente gli elettrodomestici oggetto della presente iniziativa, è istituito apposito elenco informatico, elaborato sulla base di una dichiarazione sostitutiva di autocertificazione e di atto di notorietà, rilasciata da ciascun produttore, secondo il modello disponibile in piattaforma informatica, corredata dai codici identificativi dei prodotti, dalle caratteristiche dell'elettrodomestico e dall'attestazione del possesso di entrambi i requisiti di seguito riportati:
a) efficienza energetica, così distinta per categorie di prodotto:
- lavatrici e lavasciuga di classe energetica non inferiore alla A secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2019/2014;
- forni di classe energetica non inferiore alla A secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) n. 65/2014;
- cappe da cucina di classe energetica non inferiore alla B secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) n. 65/2014;
- lavastoviglie di classe energetica non inferiore alla C secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2019/2017;
- asciugabiancheria di classe energetica non inferiore alla C secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2023/2534;
- frigoriferi e i congelatori di classe energetica non inferiore alla D secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2019/2016;
- piani cottura conformi ai limiti di prestazione di efficienza energetica previsti al punto 1.2 dell'allegato I. del regolamento (UE) n. 66/2014;
b) luogo di produzione: in uno stabilimento collocato nel territorio dell'Unione europea.
Il produttore che intenda registrare i propri prodotti nell'elenco di cui sopra, deve accedere alla piattaforma informatica tramite SPID/CIE del legale rappresentante e inserire negli appositi campi i dati richiesti, tra cui denominazione, forma giuridica, codice fiscale e partita IVA (o equivalente) e sede legale. Per la registrazione dei prodotti è richiesto l'invio di apposito modello contenente i dati dei prodotti medesimi da includere nella piattaforma informatica.
Nell'eventualità in cui il produttore non sia in possesso di SPID/CIE, potrà avvalersi di un soggetto delegato, munito di SPID/CIE, al quale affidare la richiesta di registrazione dei prodotti.
L'elenco informatico sopra indicato è progressivamente aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy nell'apposita pagina dedicata all'iniziativa. Esso è oggetto di aggiornamento periodico nei casi di nuove registrazioni o di esclusione di uno o più prodotti in caso di esito negativo delle predette verifiche.
Elenco dei venditori autorizzati
Il venditore, incluso quello del commercio elettronico, che intenda partecipare al conseguimento delle finalità della presente misura, è tenuto a registrarsi nella piattaforma informatica, dando evidenza della titolarità di un codice Ateco compatibile con i beni acquistabili in esame e dell'effettiva iscrizione al portale telematico messo a disposizione dal Centro di coordinamento RAEE. La mancata dimostrazione dell'iscrizione al suddetto portale impedisce l'iscrizione alla piattaforma informatica.
La registrazione nella piattaforma informatica implica l'obbligo per il venditore di accettazione dei voucher secondo le modalità stabilite dal presente decreto;
I dati del venditore sono acquisiti e verificati attraverso la piattaforma informatica, la quale a tal fine interroga, per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy le banche dati delle Camere di commercio e il registro delle imprese e altre banche dati pubbliche, nazionali o europee, utili a tale finalità.
La registrazione,previo esito positivo dei controlli, comporta l'inclusione del venditore in un elenco consultabile pubblicamente, disponibile sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, alla pagina dedicata alla presente iniziativa.
La gestione del contributo è operata mediante la piattaforma informatica gestita da PagoPA. Le attività istruttorie, di controllo, monitoraggio e gestione delle risorse finanziarie sono svolte da Invitalia.
Nel caso in cui, all'esito delle attività di verifica e controllo, sia accertata in capo all'utente finale, al venditore o al produttore la violazione di una o più disposizioni del presente decreto e/o una condotta difforme rispetto alle finalità di cui alla disciplina istitutiva del contributo elettrodomestici, sono disposti l'esclusione dalla partecipazione all'iniziativa e, ove pertinente in relazione al soggetto cui è ascrivibile la responsabilità, il recupero dell'importo eventualmente erogato. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni applicabili, previste dalla normativa vigente.
di Daniela Nannola