lunedì, 29 settembre 2025 | 16:49

Prestazione universale: ratei maturati e non riscossi dell'assegno di assistenza

In caso di decesso del beneficiario dell'assegno di assistenza, le rate della prestazione maturate e non riscosse sono liquidate agli eredi, che devono presentare apposita domanda, allegando rendicontazione della spesa sostenuta (INPS - messaggio 26 settembre 2025 n. 2821)

Prestazione universale: ratei maturati e non riscossi dell'assegno di assistenza

In caso di decesso del beneficiario dell'assegno di assistenza, le rate della prestazione maturate e non riscosse sono liquidate agli eredi, che devono presentare apposita domanda, allegando rendicontazione della spesa sostenuta (INPS - messaggio 26 settembre 2025 n. 2821)

In via sperimentale, per il biennio 2025-2026, è riconosciuta un'indennità economica erogata dall'INPS in favore degli anziani non autosufficienti di almeno 80 anni, con un bisogno assistenziale gravissimo, un ISEE inferiore a 6.000 euro e già titolari di indennità di accompagnamento.

Si chiama Prestazione Universale ed è composta da una quota fissa (equivalente all'indennità di accompagnamento) e una quota integrativa di 850 euro mensili (detto anche "assegno di assistenza"), da usare per remunerare assistenti domiciliari o acquistare servizi di assistenza non sanitaria.

In caso di decesso del beneficiario dell'assegno di assistenza, le rate della prestazione maturate e non riscosse devono essere liquidate agli eredi del de cuius, previa rendicontazione della spesa sostenuta, secondo le regole generali in materia di Prestazione Universale.

Ai fini della percezione dei ratei maturati dell'assegno di assistenza, l'erede deve presentare all'Inps specifica domanda telematica e rendicontare la spesa sostenuta dal deceduto beneficiario della Prestazione Universale.

Nel caso di assunzione di lavoratore domestico, alla domanda deve essere allegata copia del contratto di lavoro (qualora non già allegato precedentemente) e delle copie delle buste paga quietanzate intestate al de cuius.

Nel caso di servizi di assistenza, invece, deve essere allegata copia delle fatture regolarmente quietanzate intestate al de cuius. L'importo dei ratei maturati viene liquidato per tutte le mensilità spettanti e non erogate precedentemente a seguito della verifica della corretta rendicontazione della spesa sostenuta. Per quanto attiene al mese del decesso, il rateo della prestazione può, comunque, essere erogato per intero, previa regolare rendicontazione, fino all'ammontare massimo di 850 euro, anche se il decesso interviene nel corso del mese.

Ipotesi di liquidazione dei ratei agli eredi

A) Se il beneficiario ha presentato domanda di Prestazione Universale in data 15 gennaio 2025 ed è deceduto in data 15 maggio 2025, prima dell'avvio dei pagamenti correnti, agli eredi spettano tutte le mensilità (da gennaio 2025 a maggio 2025) per gli importi corrispondenti alla documentazione giustificativa allegata fino all'importo massimo di 850 euro mensili.

In caso di rapporto di lavoro domestico, relativamente al mese del decesso, se gli eredi allegano la busta paga di importo almeno pari a 850 euro (comprensiva dell'indennità di mancato preavviso, del trattamento di fine rapporto, del rateo di tredicesima e di ogni altro emolumento erogato con l'ultima busta paga), l'Istituto liquida l'intera mensilità, anche se il rapporto di lavoro cessa il giorno del decesso. Nel caso in cui la busta paga sia di importo inferiore, il rateo viene liquidato nella misura corrispondente;

Nel caso di fruizione dei servizi di assistenza, relativamente al mese del decesso, allegando le fatture regolarmente quietanzate di importo almeno pari a 850 euro, l'Istituto eroga l'intera rata mensile. In alternativa viene liquidato l'importo corrispondente alla spesa rendicontata.

B) Se il beneficiario è deceduto lo stesso mese di presentazione della domanda di Prestazione Universale, agli eredi spetta la mensilità per un importo massimo di 850 euro.

C) Se il beneficiario ha ricevuto il pagamento della prestazione fino al mese di luglio 2025 ed è deceduto il 5 agosto 2025, agli eredi è erogato il rateo spettante per il mese di agosto 2025, previa regolare rendicontazione, per l'intero importo di 850 euro o per l'importo corrispondente alla documentazione giustificativa.

D) Nel caso in cui il beneficiario ha presentato domanda di Prestazione Universale il 10 febbraio 2025 ed è deceduto in data 4 maggio 2025, prima dell'avvio dei pagamenti correnti, e dal 24 marzo 2025 fino alla data del decesso è stato ricoverato presso una residenza sanitaria assistenziale (RSA), la prestazione decade dalla data di ricovero nella RSA. L'assegno di assistenza è riconosciuto agli eredi per l'intero mese di febbraio 2025, e per il mese di marzo 2025, previa regolare rendicontazione, per l'intero importo di 850 euro o per l'importo corrispondente alla documentazione giustificativa.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS - messaggio 26 settembre 2025 n. 2821