lunedì, 29 settembre 2025 | 10:24

Visto per vacanza-lavoro: accordo tra Italia e Giappone

Ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro (L 17 settembre 2025 n. 136)

Visto per vacanza-lavoro: accordo tra Italia e Giappone

Ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone in materia di vacanza-lavoro (L 17 settembre 2025 n. 136)


L'Accordo del 2 maggio 2022 dispone, all'articolo 1, che ciascuna parte rilascia, a titolo gratuito, un visto per vacanza-lavoro al cittadino dell'altro Paese risiedente nel Paese di origine, nel caso in cui soddisfi tutti i seguenti requisiti e la Parte lo ritenga opportuno:

- abbia intenzione di entrare nell'altro Paese (Paese ospitante) principalmente con lo scopo di trascorrere le vacanze;

- abbia, al momento della richiesta del visto, un'età compresa tra i 18 e i 30 anni compiuti;

- non sia accompagnato da persone a carico, ad eccezione di quelle in possesso del visto vacanza-lavoro o di altro visto rilasciato da quella Parte;

- sia in possesso di un passaporto che abbia una validità di almeno 3 mesi in più rispetto al periodo previsto del suo soggiorno e di un titolo di viaggio di ritorno o fondi sufficienti con cui acquistarlo;

- disponga delle sostanze necessarie a mantenersi nel Paese ospitante, in conformità alla normativa nazionale vigente;

- intenda lasciare il Paese ospitante alla fine del proprio soggiorno senza alterare il proprio status di residenza durante il soggiorno;

- non abbia già precedentemente ottenuto un visto per vacanza-lavoro da quella Parte;

- risulti conforme a tutti i requisiti sanitari imposti dalla Parte;

- disponga di un'assicurazione medica sufficiente,

- non abbia precedenti penali; e

- abbia intenzione di conformarsi alle leggi e ai regolamenti in vigore nel Paese ospitante durante il suo soggiorno nel Paese ospitante.

Ciascuna Parte consente ai cittadini del Paese d'origine di presentare domanda di visto per vacanza-lavoro presso l'Ambasciata o il Consolato del Paese ospitante situati nel Paese d'origine. Se necessario, i candidati sosterranno un colloquio con rappresentanti dell'Ambasciata o del Consolato per stabilire la loro idoneità (art 2, Accordo Italia- Giappone).


Ai sensi del successivo articolo 3 dell'Accordo in questione, il Governo del Giappone consente ai cittadini della Repubblica italiana che possiedono visti vacanza-lavoro validi di rimanere in Giappone come partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro per un periodo di 1 anno dalla data di ingresso e permette loro di esercitare un'attività professionale senza permesso di lavoro, come attività accessoria delle loro vacanze, al fine di integrare i loro fondi per le spese del viaggio in conformità con la normativa in vigore in Giappone.

Il Governo della Repubblica italiana consente ai cittadini del Giappone che possiedono visti vacanza-lavoro validi di soggiornare nella Repubblica italiana come partecipanti al Programma Vacanza-Lavoro per un periodo di un (1) anno dalla data di ingresso e permette loro di esercitare, senza permesso di lavoro, un'attività professionale, non necessariamente presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo non superiore a 6 mesi come attività accessoria delle loro vacanze, al fine di integrare i loro fondi per le spese del viaggio in conformità con la normativa in vigore nella Repubblica italiana.

di Francesca Esposito

Fonte normativa