Concordato preventivo biennale: il Fisco risponde sulle nuove cause di esclusione
Con la pubblicazione delle Faq del 25/09/2025 si forniscono ulteriori chiarimenti sulle cause di esclusione dal CPB
Concordato preventivo biennale: il Fisco risponde sulle nuove cause di esclusione
Con la pubblicazione delle Faq del 25/09/2025 si forniscono ulteriori chiarimenti sulle cause di esclusione dal CPB
Viene chiesto all'Agenzia delle Entrate, in merito alle nuove cause di esclusione dal CPB (art. 11, co. 1, D.Lgs. n. 13/2024, lettere b-quinquies) e b-sexies), introdotte dall'art. 9, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2025), se gli associati di uno studio professionale dotati di partita IVA individuale, che non hanno aderito al CPB per il biennio d'imposta 2024-2025 possano farlo per il biennio d'imposta 2025-2026 nel caso in cui lo studio abbia già aderito al CPB per il biennio 2024-2025.
Al riguardo, l'Agenzia chiarisce che gli associati dotati di partita IVA individuale che non hanno aderito al CPB per il biennio d'imposta 2024-2025, potranno aderirvi per il biennio d'imposta 2025-2026. Per il p.i. 2026 gli effetti del CPB continueranno a prodursi al rinnovo dell'adesione da parte dell'associazione professionale;
Viene chiesto, altresì, di sapere se può aderire al CPB per il biennio 2025-2026 lo studio professionale nel caso in cui gli associati (con partita IVA autonoma) abbiano aderito per la propria posizione individuale al CPB per il biennio 2024-2025.
L'Agenzia risponde che in modo analogo, anche lo studio può aderire al CPB per il biennio 2025-2026. Per il p.i. 2026 gli effetti del CPB continueranno a prodursi al rinnovo dell'adesione da parte degli altri associati.
Resta fermo che, per i due casi sopra esposti, nell'ipotesi di mancato rinnovo del CPB si verifica una causa di cessazione (art. 21, co. 1 lettere b-quinquies) e b-sexies) del D. Lgs. n. 13 del 2024).
Sempre con riferimento alle nuove cause di esclusione dal CPB viene chiesto se possono aderire al CPB per il biennio d'imposta 2025-2026 uno studio associato e gli associati dotati di partita IVA autonoma laddove per uno dei partecipanti ricorra una causa di esclusione dalla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) nel 2024 quale, ad esempio, l'applicazione del regime forfettario.
Nel caso in esame l'Agenzia risponde che la presenza per uno degli associati di una causa che impedisce l'applicazione degli ISA quale l'applicazione del regime forfettario, non preclude l'adesione al CPB da parte dell'associazione e degli altri associati per i quali, invece, trovano applicazione gli ISA.
Infine, altro chiarimento richiesto è quello di sapere se, per una ditta individuale che ha aderito al CPB per il biennio 2024/2025 e che a fine 2024 ha ceduto un ramo d'azienda, opera la causa di cessazione di cui all’art. 21, lett. b-ter del decreto CPB.
L'Agenzia, in merito, ribadisce che l’art. 21, co. 1, lettera b-ter) del D. Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, prevede, tra le cause di cessazione dal concordato, le ipotesi in cui la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento. Con specifico riferimento all’operazione di cessione di ramo d’azienda, la prassi ha chiarito che anche nel caso in cui sia effettuata una cessione di ramo d’azienda ricorra una causa di esclusione dal CPB, attesi i molteplici punti in comune tra la cessione di ramo d’azienda e il conferimento (AdE - circolare 17 settembre 2024 n. 18/E). Tuttavia, considerando che le società e l’impresa individuale sono soggetti giuridici distinti e che il legislatore ha espressamente fatto riferimento a “società ed enti” e non, in generale, all’imprenditore o al “soggetto giuridico” che ha aderito al concordato, si ritiene che l’ambito soggettivo di applicazione della norma non contempli le imprese individuali e pertanto, stando al tenore letterale della stessa, la causa di cessazione ivi richiamata non sia applicabile al caso in esame.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa
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