mercoledì, 24 settembre 2025 | 14:57

Notifica PEC non perfezionata: il termine di impugnazione decorre solo dalla raccomandata

La notifica a mezzo PEC non si perfeziona se la casella di posta del destinatario è satura e manca la ricevuta di consegna. In tale ipotesi, il termine per impugnare decorre solo dalla successiva notifica effettuata con raccomandata (CASSAZIONE – Sez. II civ. – Ordinanza 12 settembre 2025, n. 25084)

Notifica PEC non perfezionata: il termine di impugnazione decorre solo dalla raccomandata

La notifica a mezzo PEC non si perfeziona se la casella di posta del destinatario è satura e manca la ricevuta di consegna. In tale ipotesi, il termine per impugnare decorre solo dalla successiva notifica effettuata con raccomandata (CASSAZIONE – Sez. II civ. – Ordinanza 12 settembre 2025, n. 25084)

La vicenda trae origine dalla sanzione disciplinare inflitta dal Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Architetti di Foggia a un professionista, sospeso per 150 giorni per violazioni del codice deontologico. La delibera fu notificata dapprima via PEC, ma la trasmissione non si perfezionò per “casella piena”; seguì quindi la notifica ex art. 140 cpc tramite raccomandata. L’architetto impugnò il provvedimento oltre 30 giorni dalla prima comunicazione telematica, ma nei termini dalla raccomandata. Il Consiglio nazionale degli architetti dichiarò il ricorso inammissibile per tardività, assumendo che il termine decorresse dalla PEC, sebbene non consegnata.

La Cassazione, invece, ha ribaltato tale impostazione, ribadendo che la notifica telematica si perfeziona solo con la concreta disponibilità dell’atto nella casella PEC del destinatario, comprovata dalla ricevuta di avvenuta consegna. Il messaggio di “casella piena” non può essere equiparato a un perfezionamento della notifica, poiché ciò lederebbe i diritti di difesa e di effettiva conoscibilità dell’atto garantiti dagli articoli 24 e 111 della Costituzione e 6 CEDU. L’autoresponsabilità del destinatario per non aver svuotato la casella può rilevare solo se la conoscibilità dell’atto sia comunque assicurata, circostanza che qui non ricorre.

Pertanto, la Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbiti gli altri e cassato la decisione impugnata, rinviando al Consiglio nazionale in diversa composizione. Ha inoltre condannato l’Ordine provinciale di Foggia al pagamento delle spese di legittimità. La pronuncia riafferma così la centralità del principio di effettività della conoscibilità degli atti processuali, escludendo che una notifica PEC non consegnata possa far decorrere i termini di impugnazione.

di Anna Russo

Fonte normativa