Entrate: accollo tributario e divieto di compensazione
La compensazione è ammessa solo tra debiti e crediti del medesimo soggetto, e non può operare tra soggetti diversi, anche se appartenenti alla medesima rete di impresa (AdE - risposta 17 settembre 2025 n. 246)
Entrate: accollo tributario e divieto di compensazione
La compensazione è ammessa solo tra debiti e crediti del medesimo soggetto, e non può operare tra soggetti diversi, anche se appartenenti alla medesima rete di impresa (AdE - risposta 17 settembre 2025 n. 246)
A chiedere chiarimenti è una rete di imprese con soggettività giuridica, con lo scopo di fornire servizi centralizzati di gestione tributaria e amministrativa alle imprese retiste aderenti.
In particolare, l'istanza in esame è finalizzata a valutare se il modello operativo adottato - in cui il retista A provvederà a pagare debiti tributari riferiti al retista B utilizzando i propri crediti fiscali - esula dalla configurazione come accollo tributario. La conclusione cui si perviene è negativa.
Accollo debito d'imposta altrui e divieto di compensazione
Il rapporto tra retisti appare configurare un accollo per come disciplinato all'art. 1273 c.c., il quale statuisce che se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo. In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta.
Diversamente, in ambito fiscale, l'art. 17 del DLgs 9 luglio 1997, n. 241 non ammette come principio generale l'utilizzo di crediti in compensazione per pagare debiti altrui. Nello specifico, stabilisce che la compensazione è possibile solo tra crediti e debiti del soggetto che esegue i versamenti. L'istituto dell'accollo, come già chiarito, con la risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017, non è esperibile attraverso la compensazione, in quanto quest'ultima trova applicazione solo per i debiti (e i contrapposti crediti) in essere tra i medesimi soggetti e non tra soggetti diversi.
L'art. 8 della L 27 luglio 2000, n. 212, invece, ammette l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario; resta tuttavia da stabilire, sulla base delle norme vigenti, se il debito accollato possa essere estinto mediante l'istituto della compensazione. In merito giova ricordare che, in base all'art. 1 del DL n. 124/2019, l'accollo è ammesso solo se non effettuato tramite compensazione di crediti dell'accollante. In caso contrario, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, oltre a permanere l'obbligo di versamento si applicano le sanzioni di cui all'art. 13 del DLgs n. 471/1997.
A tal riguardo, si osserva che, secondo un indirizzo costante della giurisprudenza (Cassazione - ordinanza 16 febbraio 2025, n. 3930), l'accollo di debiti erariali assume solo ed esclusivamente efficacia di accollo interno, con due conseguenze: la prima è che soggetto debitore nei confronti dell'erario resta sempre l'accollato; la seconda è che, ancorché relativo a crediti e debiti d'imposta afferenti alla medesima annualità, l'assenza di identità soggettiva comporta che né l'accollante può compensare con i propri crediti d'imposta i debiti tributari di terzi che si è accollato, né quest'ultimo può pretendere dall'erario che i propri debiti si compensino con i crediti d'imposta dell'accollante.
Il parere dell'Agenzia delle Entrate
Nel caso di specie, l'Agenzia ritiene che il modello operativo adottato - prevedendo il ricorso alla compensazione tra crediti e debiti tributari riconducibili a soggetti diversi - a prescindere dal nomen iuris e dalla forma degli strumenti negoziali utilizzati per la circolazione dei debiti tributari - configuri un illegittimo accollo fiscale. Pertanto, l'estinzione del debito tributario altrui si realizza mediante l'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta propri, compensazione vietata dalla normativa vigente.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa