mercoledì, 17 settembre 2025 | 14:32

Note di variazione IVA: chiarito il termine di emissione

Forniti chiarimenti sul termine entro cui è possibile emettere note di variazione IVA ai sensi dell’art. 26 DPR n. 633/1972 (NORMA DI COMPORTAMENTO IN MATERIA TRIBUTARIA 11 settembre 2025, n. 231)

Note di variazione IVA: chiarito il termine di emissione

Forniti chiarimenti sul termine entro cui è possibile emettere note di variazione IVA ai sensi dell’art. 26 DPR n. 633/1972 (NORMA DI COMPORTAMENTO IN MATERIA TRIBUTARIA 11 settembre 2025, n. 231)

Le note di variazione previste dall'articolo 26, commi 2 e 3-bis, D.P.R. 633/1972 possono essere emesse dal momento in cui si verifica l’evento che legittima la rettifica dell’IVA – ad esempio nullità, annullamento, risoluzione del contratto, mancato pagamento per procedure concorsuali o esecutive infruttuose – e fino al termine di decadenza per l’attività accertativa relativo all’anno in cui sorge il diritto.

La variazione in diminuzione non va confusa con il diritto alla detrazione ex articolo 19, D.P.R. n. 633/1972: nel primo caso l’imposta indicata in fattura diventa “non più dovuta” in seguito a sopravvenienze legali, mentre nella detrazione si tratta di IVA effettivamente dovuta. Per tale ragione non è condivisibile l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 1/E/2018, che collegava il termine di emissione delle note di variazione a quello della detrazione IVA.

Richiamando la Direttiva IVA e la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (C-95/07, C-246/16 e C-640/23), la norma evidenzia che eventuali limiti temporali devono rispettare i principi di neutralità ed effettività: un termine troppo breve rischierebbe di rendere impossibile o eccessivamente difficile il recupero dell’imposta indebitamente versata. Inoltre, non vi è alcun rischio per l’Erario nel consentire l’emissione delle note di variazione anche in tempi successivi, purché entro i termini ordinari di accertamento.

La conclusione è quindi che il “dies a quo” decorre dal verificarsi dell’evento che genera il diritto alla variazione, mentre il “dies ad quem” coincide con il termine di decadenza dell’azione accertativa, eventualmente prorogato in caso di dichiarazione integrativa. In questo modo si garantisce un equilibrio tra certezza giuridica, tutela del contribuente e salvaguardia delle esigenze erariali.

di Anna Russo

Fonte normativa

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