In G.U. le percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli
Il Mef con decreto 06 agosto 2025 ha fissato l'aliquota IVA di forfettizzazione per legno e legna da ardere per gli anni 2024 e 2025
In G.U. le percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli
Il Mef con decreto 06 agosto 2025 ha fissato l'aliquota IVA di forfettizzazione per legno e legna da ardere per gli anni 2024 e 2025
Le percentuali di compensazione di cui all'art. 34 del Decreto IVA (DPR 26 ottobre 1972 n. 633) per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti elencati nei punti 43) e 45) della tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto n. 633 del 1972, sono stabilite nelle seguenti misure per gli anni 2024 e 2025:
n. 43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01) ... 6,4 per cento;
n. 45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. 44.04) ... 6,4 per cento.
Quanto disposto ha effetto dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa