mercoledì, 17 settembre 2025 | 13:07

Fondo pensione con opzione di capitalizzazione: applicazione del regime di tassazione separata

Forniti chiarimenti sul corretto trattamento fiscale della maggiorazione individuale corrisposta, in forma di capitale, agli iscritti a un fondo pensione di un gruppo bancario cessati dal servizio prima del 31 dicembre 2006 (AdE - risposta 16 settembre 2025 n. 245)

Fondo pensione con opzione di capitalizzazione: applicazione del regime di tassazione separata

Forniti chiarimenti sul corretto trattamento fiscale della maggiorazione individuale corrisposta, in forma di capitale, agli iscritti a un fondo pensione di un gruppo bancario cessati dal servizio prima del 31 dicembre 2006 (AdE - risposta 16 settembre 2025 n. 245)

Nel caso di specie, il fondo pensione per il personale di un gruppo bancario premette che negli anni passati sono state effettuate operazioni di concentrazione di fondi pensione preesistenti riferibili al personale delle banche acquisite nel corso del tempo all'interno del gruppo bancario, presso cui i rispettivi dipendenti risultavano aderenti.

Per razionalizzare i regimi pensionistici di tali fondi pensione, nel 2019 sono stati stipulati accordi con i lavoratori dipendenti per permettere la capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche e per modificare il regime degli iscritti dal modello di prestazione definita al modello di contribuzione individuale. In particolare, i pensionati che hanno aderito all'operazione proposta nel 2021 risultavano tutti titolari di prestazioni maturate al 31 dicembre 2006, in quanto cessati dal servizio entro tale data e ad essi è stata data la facoltà di capitalizzare le pensioni in corso di erogazione in prestazioni in forma capitale. Tale operazione è stata attuata nel rispetto del regime transitorio previsto dall'art. 23, co. 5, DLgs n. 252/2005, con applicazione della tassazione separata.

Nello specifico, è stata applicata l'aliquota interna sulla base del reddito di riferimento rilevato nel 2021, anno in cui è maturato il diritto alla percezione delle somme per effetto della capitalizzazione con riferimento all'intera anzianità maturata dagli iscritti dalla data di iscrizione al fondo pensione fino alla data di cessazione del servizio.

Nel 2023, al termine dell'attività di capitalizzazione e sulla base dell'avanzo tecnico risultante dal bilancio tecnico al 31 dicembre 2022, è stato determinato l'ammontare disponibile ai fini della redistribuzione sia a coloro che hanno accettato l'offerta di capitalizzazione nel 2021 sia a coloro che risultavano iscritti al fondo al 31 dicembre 2022. In particolare, sono state determinate:

Ciò posto, il fondo chiede di conoscere la corretta modalità di tassazione di detta maggiorazione individuale che verrà corrisposta in forma di capitale ai relativi beneficiari nel 2025.

L'Agenzia delle Entrate ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, il DLgs 5 dicembre 2005, n. 252 ha modificato la disciplina delle forme di previdenza complementare. In particolare, il regime transitorio di cui al co. 5 dell'art. 23, stabilisce per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Nel caso di specie, a seguito della facoltà di capitalizzazione esercitata da parte degli aderenti nel 2021, tutti i soggetti beneficiari della maggiorazione individuale, risultavano titolari di prestazioni maturate al 31 dicembre 2006 perché cessati dal servizio entro tale data e tale operazione di capitalizzazione è stata attuata nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 23, co. 5, DLgs 5 dicembre 2005, n. 252.

Alla luce di quanto rappresentato nell'istanza, le somme da liquidare nel 2025 (cd. ''maggiorazione individuale") derivano dalla capitalizzazione di pensioni riferibili a prestazioni maturate anteriormente al 1° gennaio 2007, pertanto, anche a tali somme l'Agenzia ritiene applicabile la disciplina vigente anteriormente. La maggiorazione individuale sarà, quindi, soggetta alle regole della tassazione separata stabilite per le altre indennità e somme di cui all'art. 17, co. 1, lett. a), del TUIR, fra cui rientrano le capitalizzazioni delle pensioni, come chiarito dalla risoluzione 31 gennaio 2002, n. 30/E.

L'aliquota interna deve essere calcolata ai sensi dell'art. 19, co. 2, del TUIR, pro tempore vigente, sulla base delle aliquote vigenti nel 2021:

- sommando, ai fini del calcolo del reddito di riferimento, la somma addizionale, dovuta sulla base dei calcoli dell'attuario, alla somma già erogata nel 2021;

- considerando, ai fini del calcolo dell'anzianità, l'intera anzianità maturata degli iscritti dalla data di adesione al fondo pensione fino alla data di cessazione del servizio.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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