martedì, 16 settembre 2025 | 11:46

Vigilanza e controllo degli Enti del Terzo Settore

Stabilite le modalità per la vigilanza, il controllo e il monitoraggio sugli Enti del Terzo Settore (ETS), al fine di garantire la permanenza dei requisiti e il perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche di tali enti (DM 07 agosto 2025)

Vigilanza e controllo degli Enti del Terzo Settore

Stabilite le modalità per la vigilanza, il controllo e il monitoraggio sugli Enti del Terzo Settore (ETS), al fine di garantire la permanenza dei requisiti e il perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche di tali enti (DM 07 agosto 2025)

Ambito oggettivo

Il decreto ha lo scopo di definire le forme, i contenuti, i termini e le modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli Enti del Terzo Settore (ETS) da parte del Ministero del Lavoro e degli Uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Non si applica alle imprese sociali e alle società di mutuo soccorso, che sono soggette a normative specifiche. I controlli vengono esercitati nell'interesse pubblico e a tutela della funzione sociale svolta dagli enti.

L'obiettivo principale dei controlli è accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nel RUNTS, il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, e l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione.

Soggetti e tipologie di controlli

I controlli sono di due tipi:

- controlli ordinari: programmati con scadenza triennale su tutti gli ETS, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione;

- controlli straordinari: disposti dagli Uffici del RUNTS in qualsiasi momento, in base a esigenze di approfondimento o a seguito di fatti rilevanti di cui siano venuti a conoscenza.

I soggetti responsabili dei controlli sono gli Uffici del RUNTS e i soggetti autorizzati, ovvero le Reti Associative Nazionali (RAN) e i Centri di Servizio per il Volontariato (CSV). I controlli ordinari sono eseguiti dai Soggetti autorizzati sugli enti ad essi aderenti o su altri enti tramite convenzioni, mentre gli Uffici del RUNTS controllano gli enti non aderenti ad alcun soggetto autorizzato. I controlli straordinari, invece, sono esclusiva competenza degli Uffici del RUNTS.

Modalità e requisiti

I controlli sono eseguiti da soggetti incaricati, che possono essere dipendenti, collaboratori o professionisti esterni dei soggetti responsabili. I collaboratori e professionisti esterni devono possedere specifici requisiti, come l'aver frequentato un corso di formazione, avere un'esperienza triennale in materia di ETS o appartenere a determinate categorie professionali. I corsi di formazione, della durata di almeno quaranta ore, sono organizzati dai soggetti autorizzati e dagli ordini professionali. Gli incaricati sono tenuti a seguire corsi di aggiornamento triennali della durata di venti ore.

I controlli ordinari iniziano con una comunicazione PEC all'ente e si basano principalmente su accertamenti documentali. Se necessario, possono includere visite in loco. Se non emergono irregolarità, viene redatto un verbale senza rilievi e l'attestazione di avvenuto controllo viene pubblicata nel RUNTS. In caso di irregolarità sanabili, l'ente viene invitato a regolarizzare la propria posizione entro un termine massimo di novanta giorni. La durata complessiva del controllo ordinario non può superare i novanta giorni. In caso di irregolarità non sanabili, il soggetto incaricato invia il verbale all'ente, assegnando quindici giorni per eventuali osservazioni o controdeduzioni.

di Anna Russo

Fonte normativa

Approfondimento