martedì, 16 settembre 2025 | 13:22

Bonus edilizi 2025: disciplina applicabile per il dipendente delle Forze armate

Con la risposta del 16 settembre 2025 n. 244, l'Agenzia delle entrate chiarisce le condizioni per accedere alla detrazione del 50 per cento per interventi di recupero edilizio, nel caso di un soggetto appartenente alle Forze armate

Bonus edilizi 2025: disciplina applicabile per il dipendente delle Forze armate

Con la risposta del 16 settembre 2025 n. 244, l'Agenzia delle entrate chiarisce le condizioni per accedere alla detrazione del 50 per cento per interventi di recupero edilizio, nel caso di un soggetto appartenente alle Forze armate


A chiedere chiarimenti è un soggetto appartenente alle forze dell'ordine, che ha acquistato un'unità immobiliare residenziale con , con le agevolazioni "prima casa", sulla quale ha avviato interventi di ristrutturazione agevolabili ai sensi dell'art. 16-bis del TUIR.

Alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025, per le spese sostenute nel 2025, è possibile fruire della detrazione IRPEF nella misura del 50% prevista per gli interventi di recupero edilizio di cui al citato art. 16-bis, come disciplinato dall'art. 16, co. 1, DL 4 giugno 2013, n. 63 conv. in L 3 agosto 2013, n. 90, solo nel caso in cui le stesse siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'istante chiede, quindi se, non avendo trasferito la residenza nella nuova abitazione, l'immobile oggetto degli interventi possa essere comunque considerato "abitazione principale" ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 50%, oppure se debba applicarsi l'aliquota del 36% prevista per le restanti tipologie di abitazione.

Con la circolare n. 8/E del 19 giugno 2025, l'Agenzia delle entrate ha affermato che la maggiorazione spetta a condizione che il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione), e che quest'ultima sia adibita ad abitazione principale. Al riguardo, ritiene che possa essere applicata la definizione del co. 3-bis dell'art. 10 del TUIR, secondo cui per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Rientra in tale nozione anche l'unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), ma, nell'ipotesi in cui sia teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre far riferimento esclusivamente all'immobile adibito a dimora abituale del titolare dell'immobile. La maggiorazione spetta, altresì, nel caso in cui gli interventi siano realizzati su pertinenze o su aree pertinenziali, già dotate del vincolo di pertinenzialità con l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche se realizzati soltanto sulle pertinenze in questione. Inoltre, qualora l'unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, è comunque possibile accedere alla maggiorazione a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori. Infine, qualora siano rispettati i requisiti per accedere alla maggiorazione dell'aliquota di detrazione per gli interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se nel corso dei successivi periodi d'imposta di fruizione della detrazione l'immobile non è più destinato ad abitazione principale, il contribuente può continuare a beneficiare dell'aliquota maggiorata.

Ciò posto, si osserva che la citata legge di bilancio 2025, nel modificare il regime delle detrazioni in commento, non ha previsto alcuna deroga a favore del personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, oltre che a favore del personale dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, ragion per cui, in assenza di specifiche eccezioni, anche per tali categorie di soggetti, si applicano i principi generali ivi indicati.

Ne consegue, pertanto, che, nel caso di specie, l'istante, potrà fruire per le spese sostenute nel 2025, della detrazione prevista dall'articolo 16-bis del TUIR, nella misura maggiorata del 50%, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, a condizione che l'unità immobiliare oggetto degli interventi sia adibita ad abitazione principale intendendosi, come tale, quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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